L’incremento del fondo ex art. 14, comma 1-bis, d.l. n. 25/2025 è cumulabile con l’adeguamento pro-capite ex art. 33, comma 1, d.l. n. 34/2019 (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 80 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 33, comma 1, ultimo periodo, del d.l. n. 34/2019 e l’art. 14, comma 1-bis, del d.l. n. 25/2025 operano su piani funzionali distinti e non risultano sovrapponibili né reciprocamente assorbenti. Il primo introduce un meccanismo di adeguamento automatico del limite al trattamento accessorio, finalizzato a garantire l’invarianza del valore medio pro-capite del fondo rispetto all’anno base 2018. Il secondo configura una facoltà di incremento della componente stabile del fondo, in deroga al medesimo limite, con finalità perequative. L’integrale utilizzo della facoltà di cui all’art. 14 non elide pertanto il meccanismo di adeguamento di cui all’art. 33, che continua a operare al ricorrere dei presupposti. La cumulabilità tra l’incremento del fondo e l’adeguamento del limite è ammessa esclusivamente nell’ipotesi in cui il personale in servizio nell’anno di riferimento risulti numericamente superiore a quello rilevato al 31 dicembre 2018 e, per effetto di tale incremento, risulti compromessa l’invarianza del valore medio pro-capite. Tale incremento resta, in ogni caso, subordinato alla disponibilità di risorse in bilancio, al rispetto degli equilibri finanziari e alla sussistenza di specifiche disposizioni di legge statale o di CCNL che ne consentano l’attivazione.
Il Fatto
Il Presidente della Giunta regionale della Toscana ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, chiedendo se una Regione, che abbia già incrementato il fondo salario accessorio ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, del d.l. n. 25/2025 nella misura massima ivi prevista, possa procedere all’ulteriore incremento previsto dall’art. 33, comma 1, ultimo periodo, del d.l. n. 34/2019, qualora il personale in servizio nell’anno di riferimento risulti superiore a quello in servizio al 31 dicembre 2018.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è stata ritenuta ammissibile in quanto formulata dalla Regione Toscana, ente espressamente legittimato, e sottoscritta dal Presidente della Giunta quale rappresentante legale. Sotto il profilo oggettivo, il quesito è stato considerato riconducibile alla materia della contabilità pubblica, poiché concerne l’interpretazione e il coordinamento di disposizioni che incidono sulla spesa di personale, voce di costo rigida e strutturale con riflessi sugli equilibri di bilancio degli enti territoriali.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 33 del d.l. n. 34/2019 introduce una regola assunzionale basata sulla sostenibilità finanziaria, ancorata a valori soglia. Il suo ultimo periodo disciplina l’adeguamento del limite al trattamento accessorio di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, prendendo a base il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Tale meccanismo opera come correttivo volto a prevenire la compressione del salario accessorio individuale in caso di incrementi del personale.
L’art. 14, comma 1-bis, del d.l. n. 25/2025, invece, ha finalità perequative e di armonizzazione del trattamento accessorio con le amministrazioni statali. Esso consente l’incremento della componente stabile del fondo, in deroga al limite dell’articolo 23, comma 2, fino al 48 per cento della spesa per stipendi tabellari del 2023, prescindendo dalle variazioni del personale in servizio e richiedendo la tracciabilità degli incrementi nel conto annuale.
La Corte ha concluso che i due istituti si collocano su piani funzionali distinti. L’utilizzo integrale della facoltà di cui all’art. 14 non esaurisce il potenziale di adeguamento del fondo qualora, per effetto dell’aumento del personale, si riduca il valore medio pro-capite rispetto al 2018. Il parere afferma che la Regione può procedere all’adeguamento del limite e all’eventuale ulteriore incremento del fondo, esclusivamente nei limiti e per le finalità indicate dall’art. 33, comma 1, ultimo periodo, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
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Nota della Redazione
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