Inammissibile il ricorso per la particolare tenuità nell’ebbrezza (Cass. pen. Sez. 7 n. 15537 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti profili di doglianza già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza scandire una necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. La valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. richiede una ricostruzione complessiva della condotta, in cui assumono rilievo le modalità dei fatti e i precedenti penali, ancorché non specifici. Il potere del giudice di appello di negare la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria sostitutiva ex art. 56-quater legge n. 689/1981 è esercitato legittimamente quando la pena alternativa risulti inidonea in una prospettiva rieducativa e risocializzante, in ragione della natura del reato e dei precedenti a carico dell’imputato.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Bari, alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992. L’imputato, alla guida senza patente e già gravato da precedenti per la stessa violazione, si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento alcolemico e di recarsi al nosocomio per le cure del caso. Il ricorrente denunciava, con un unico motivo, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della pena pecuniaria sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era inammissibile, in quanto prospettava doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza offrire una critica effettiva delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Il ricorrente, infatti, riproponeva le medesime censure già presentate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza.
Nel merito delle questioni sollevate, la Corte ha osservato come la Corte d’appello avesse correttamente escluso la particolare tenuità dell’offesa. Il giudice di merito aveva valorizzato le obiettive modalità delle condotte, tra cui la guida senza patente, i precedenti specifici per tale violazione e altri precedenti per reati contro la persona, nonché il rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolemico e alle cure mediche. Tali elementi erano stati ritenuti ostativi alla declaratoria di non punibilità, in quanto sintomatici di una personalità non episodica e di una condotta non marginale.
Quanto alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, la Corte ha ricordato che il giudice di appello, esercitando le prerogative di cui all’art. 58 legge n. 689/1981, aveva negato il beneficio ritenendo la sanzione sostitutiva inidonea in una prospettiva rieducativa e risocializzante. Tale valutazione, fondata sulla natura del reato, sul numero e sulla natura dei precedenti e sull’epoca del fatto, era stata ritenuta logica e coerente con le emergenze processuali.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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