Ricorso straordinario per prescrizione non rilevabile ictu oculi (Cass. pen. Sez. I n. 22928 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., può riguardare l’omessa dichiarazione della prescrizione maturata prima della decisione di legittimità solo quando il rilievo dell’errore sia operabile ictu oculi e non comporti una decisione con contenuto valutativo. In caso di condanna cumulativa relativa a più reati avvinti dal vincolo della continuazione, l’autonomia delle singole fattispecie e dei singoli rapporti processuali impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per un reato estenda il valido rapporto processuale ai reati i cui motivi siano inammissibili: per questi ultimi, sui quali si forma un giudicato parziale, resta preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione. Ne consegue che, qualificata come inammissibilità la “non deducibilità” dei motivi, il computo del tempo utile alla prescrizione non supera il limite del dispositivo della decisione di appello.
Il Fatto
La Sez. V di questa Corte, con sentenza del 14 aprile 2025, aveva rigettato gli atti di ricorso proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 12 novembre 2024, confermando l’affermazione di responsabilità del ricorrente per associazione per delinquere, bancarotta e reati fiscali. Quanto ai reati fiscali, la Sezione aveva ritenuto le censure “indeducibili in quanto integralmente versate in fatto”.
Con atto del 9 dicembre 2025 il condannato ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo l’omessa declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi C, D, E, F, G, H, I della originaria contestazione. Secondo la difesa, essendo intervenuto un rigetto, il termine prescrizionale sarebbe decorso sino all’emissione del dispositivo di legittimità, con conseguente estinzione dei reati fiscali non dichiarata per errore percettivo, e illegittima applicazione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. Il rimedio straordinario per errore materiale o di fatto può veicolare l’omessa dichiarazione della prescrizione maturata prima della decisione di legittimità solo a condizione che l’errore sia percepibile ictu oculi e non richieda un giudizio valutativo, secondo il principio di Sez. U n. 37505 del 14.07.2011.
Il ricorrente non si confronta con il principio di Sez. III n. 26807 del 16.03.2023: in caso di ricorso avverso sentenza di condanna cumulativa per più reati in continuazione, l’autonomia delle singole fattispecie e dei singoli rapporti processuali impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per un reato determini l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati i cui motivi siano inammissibili. Per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di rideterminare la pena eliminando l’aumento per la continuazione.
Pertanto la decisione della Corte va “scomposta” in riferimento ai singoli capi, con presa d’atto della inammissibilità delle doglianze sui reati fiscali: in tal senso va qualificata l’espressione di “non deducibilità” dei motivi contenuta nella motivazione della sentenza della Sez. V. Ne deriva che il computo del tempo utile alla maturazione della prescrizione, per detti capi, non supera il limite del dispositivo della decisione di appello, come affermato da Sez. U n. 23428 del 22.03.2005.
Quanto al capo I, vi è stata assoluzione parziale già in primo grado, con residua affermazione di responsabilità per la mera bancarotta documentale, non contestata con il ricorso per cassazione: anche su questo capo si è formato un giudicato parziale intangibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non emergendo elementi atti ad escludere la colpa.
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Nota della Redazione
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