Inammissibili i ricorsi avverso sentenza di concordato in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 4403 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. all’esito del concordato sui motivi di appello, quando le doglianze censurino la qualificazione giuridica del fatto, la determinazione della pena o la mancata assunzione di prove. L’accordo delle parti sui punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, pur rilevabile d’ufficio, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale. Sono proponibili esclusivamente i motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia.
Il Fatto
Tre imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, in reazione a reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ha definito il procedimento ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Due ricorrenti deducono, con distinti ricorsi, vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, che il giudice di appello si sarebbe limitato a confermare. Il terzo deduce violazione di legge sull’affermazione della responsabilità, per non essere stata espletata alcuna perizia tossicologica sulla sostanza contenuta nel pacco spedito dalla Spagna, di cui non si sarebbe verificata la natura né il principio attivo.
La questione centrale riguarda l’individuazione dei motivi proponibili in cassazione avverso una sentenza di concordato in appello e i limiti dell’attività istruttoria sollecitabile dalle parti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina dei motivi deducibili avverso la sentenza resa ex art. 599-bis cod. proc. pen. Il collegio ribadisce che è ammissibile il ricorso che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il richiamo al precedente Sez. II n. 30990 del 2018 circoscrive ulteriormente l’ambito: alcuno spazio è ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. II n. 22002 del 2019). Ne consegue che è inammissibile il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, poiché l’accordo delle parti sui punti concordati implica la rinuncia a ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio, con l’unica eccezione della pena illegale (Sez. VI n. 41254 del 2019).
Quanto al terzo ricorso, il collegio lo ritiene manifestamente infondato nel merito. Il giudice di appello ha evidenziato che i militari, aperto il pacco, ne avevano accertato il contenuto individuando un panetto di hashish di circa cento grammi; il pacco era stato poi riconsegnato al destinatario, il quale nei giorni successivi aveva intrattenuto conversazioni telefoniche aventi ad oggetto la cessione di qualcosa quantificato in grammi, cui corrispondevano piccole somme di danaro. Il giudice a quo ha quindi ritenuto che le conversazioni concernessero il contenuto del pacco e non ha reputato necessario alcun accertamento sulla quantità di principio attivo, qualificando i fatti ai sensi del comma quinto.
La Corte aggiunge che, accedendo al rito speciale, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. In appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini più ampi di quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. II n. 5629 del 2021). I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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