Obbligo di confronto con dichiarazioni del collaboratore apicale sulla posizione degli imputati (Cass. pen. Sez. III n. 36344 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che confermi la condanna per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è tenuto a confrontarsi con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia che abbia escluso di conoscere l’imputato o di esserne a conoscenza di attività delittuose. L’omesso esame di tale elemento, di sicura valenza liberatoria, integra vizio di motivazione e impone l’annullamento con rinvio. Il giudice deve esplicitare le ragioni per cui il dichiarante sia da ritenere inattendibile su quella specifica posizione, ovvero motivare la compatibilità delle sue affermazioni con la conferma della condanna, superando la massima di esperienza secondo cui un soggetto in posizione apicale difficilmente ignora chi rivesta ruoli di intermediazione nel sodalizio. È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso del pubblico ministero che si limiti a riproporre il costrutto accusatorio senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Il Fatto
La vicenda processuale ha ad oggetto una contestazione di associazione finalizzata al narcotraffico, operante in una città calabrese, con imputazioni satellite per cessioni di stupefacente. Il giudice di primo grado aveva condannato gli imputati; la Corte d’appello, in parziale accoglimento dei gravami, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati satellite e rideterminato le pene. Dopo un primo annullamento parziale e una sentenza assolutoria in sede di rinvio, quest’ultima era stata annullata da questa Suprema Corte. All’esito dell’ulteriore giudizio di rinvio, la Corte d’appello ha assolto alcuni imputati dal reato associativo e ha confermato la condanna di altri due, ritenuti intermediari tra il fornitore e il vertice del sodalizio.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’appello, lamentando la mancata valorizzazione, in chiave associativa, di episodi di spaccio non contestati e di fatti satellite già prescritti. Hanno proposto ricorso anche gli imputati condannati, deducendo violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., travisamento delle prove e violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina separatamente il ricorso del pubblico ministero e quello degli imputati condannati. Quanto al primo, lo dichiara inammissibile sotto un triplice profilo. Per un imputato nel frattempo deceduto, il ricorso è originariamente inammissibile per sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame, non potendosi instaurare il contraddittorio.
Per i fratelli assolti, il ricorso è manifestamente infondato: il principio invocato dal ricorrente non è applicabile, poiché gli episodi di spaccio non risultano contestati nella imputazione associativa. La Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui non v’è correlazione tra accusa e sentenza ove il giudice condanni per il reato continuato di spaccio senza che nell’imputazione siano indicati, sia pure sommariamente, i singoli episodi di cessione.
Quanto alla posizione del custode dello stupefacente, il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità, avendo il ricorrente riproposto il costrutto accusatorio in termini sostanzialmente reiterativi, senza confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che aveva ritenuto insufficienti, per la conferma della responsabilità associativa, le sole condotte concentrate nel mese di ottobre 2011.
I ricorsi degli imputati condannati sono invece fondati. La Corte rileva che la Corte territoriale, nel confermare la condanna, ha correlato il sequestro di hashish cui gli imputati erano estranei con altro episodio, valorizzando i contatti tra i ricorrenti e il fornitore. Tuttavia, appare assorbente l’assoluto silenzio della sentenza sul collaboratore di giustizia, il quale, escusso in sede di rinnovazione dibattimentale, aveva dichiarato di non conoscere uno degli imputati e di non essere a conoscenza del coinvolgimento dell’altro in vicende delittuose.
La Corte sottolinea la posizione pacificamente apicale rivestita dal dichiarante nel sodalizio e la circostanza che, per le altre posizioni, la sua attendibilità era stata ritenuta dirimente ai fini assolutori. Il giudice di appello avrebbe dovuto confrontarsi con tali dichiarazioni, esponendo le ragioni dell’eventuale inattendibilità o motivando la compatibilità con la conferma della condanna. Ciò tanto più in quanto la conferma avrebbe dovuto superare la massima di esperienza secondo cui un soggetto in posizione apicale difficilmente ignora chi rivesta ruoli di intermediazione. La sentenza è pertanto annullata con rinvio.
Nota della Redazione
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