Amministratore di fatto e sanzioni tributarie proprie della società (Cass. civ. Sez. V n. 9407 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli amministratori di fatto di una società di capitali rispondono in solido dei debiti erariali della persona giuridica quando questa sia stata utilizzata come schermo per realizzare illecite finalità fiscali a vantaggio personale. Per il riconoscimento della qualità di amministratore di fatto non è necessario l’esercizio di tutti i poteri attribuiti dalla legge agli amministratori: è sufficiente l’inserimento sistematico nella gestione, con direttive che ne condizionino le scelte operative. Le dichiarazioni dei terzi raccolte in fase di accertamento hanno valore indiziario, ma possono assurgere a presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 c.c. anche se non rese in contraddittorio con il contribuente. La regola che riserva alla sola persona giuridica le sanzioni del rapporto fiscale proprio non opera quando l’ente sia stato usato come paravento, dovendosi ripristinare la responsabilità della persona fisica autrice dell’illecito.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ha emesso un avviso di accertamento per il 2008 per debiti tributari di una società, indirizzato anche a due soggetti qualificati come amministratori di fatto, con recupero di maggiore IRES, IRAP, IVA e sanzioni. L’indagine della Guardia di finanza aveva evidenziato che i due, sotto lo schermo della società e di altri veicoli, avevano fornito manodopera a imprese edili mediante dichiarazioni infedeli, con costi e crediti IVA inesistenti utilizzati in compensazione.
L’Ufficio, ritenuta la società sostanzialmente cessata, ha chiamato i due a rispondere in solido con l’ultimo rappresentante legale. Il ricorso è stato respinto in primo grado e l’appello è stato rigettato dalla CTR della Lombardia. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono esaminati congiuntamente e disattesi. L’atto ha attinto i ricorrenti in proprio, quali responsabili del mancato pagamento dei debiti erariali in solido con il rappresentante legale. Non ricorre omessa pronuncia, ma rigetto implicito della questione di invalidità della notificazione, incompatibile con la decisione assunta, e ogni vizio risulta comunque sanato dalla tempestiva impugnazione dei destinatari. Quanto ai vizi della notifica verso la società, l’eccezione è inammissibile, poiché gli amministratori di fatto non sono legittimati a impugnare l’avviso indirizzato all’ente, rispetto al quale sono titolari di situazioni giuridiche estranee.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile: la tesi dei ricorrenti confligge con i fatti accertati e con il principio della responsabilità solidale ex art. 1292 cod. civ., che opera anche quando l’evento dannoso sia collegato da nesso eziologico a più condotte distinte, restando irrilevante la diversa valenza causale.
Il quarto motivo è inammissibile perché la questione è nuova e, in ogni caso, difetta di specificità e autosufficienza. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto a quello di accertamento del tributo, ma l’atto impugnato è stato trascritto solo parzialmente, senza indicazione di difetti o carenze rispetto allo schema legale: non si può demandare al giudice il rilievo d’ufficio.
Il quinto motivo è inammissibile e infondato. Per la qualifica di amministratore di fatto è sufficiente che il soggetto si sia inserito nella gestione con direttive sistematiche, senza che rilevino il coinvolgimento di altri o la mancanza di formalizzazione in atti scritti. Il ruolo è desunto dalle dichiarazioni dei committenti, che hanno trattato esclusivamente con i ricorrenti, e confermato dall’assenza sostanziale dell’amministratore di diritto. Le dichiarazioni di terzi, pur non rese in contraddittorio, possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante.
Il sesto motivo è infondato. La regola che pone le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio della persona giuridica a carico esclusivo di questa non opera quando il rappresentante o l’amministratore, anche di fatto, abbia agito nel proprio esclusivo interesse usando l’ente come schermo. Viene meno la ragione della deroga e si ripristina la regola generale che colpisce la persona fisica, con traslazione del reddito e delle relative imposte quando la società sia mera interposta. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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