Inammissibile la revocazione per errore di fatto della pronuncia di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 16907 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione della pronuncia di legittimità, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., è ammessa soltanto per errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ossia per una svista materiale su circostanze decisive emergenti dagli atti con assoluta immediatezza. Non integra l’errore revocatorio la pretesa errata valutazione e interpretazione dei motivi di ricorso, né la contestazione del giudizio espresso dalla Corte sugli atti interni. L’errore di fatto consiste in un errore meramente percettivo, che non coinvolge l’attività valutativa del giudice, e non è ravvisabile quando la doglianza si risolve in una diversa lettura delle risultanze processuali. La revocazione, inoltre, deve avere carattere autonomo e riguardare gli atti che la Corte esamina con propria indagine di fatto.

Il Fatto

La vicenda origina dalla domanda di un privato, proprietario di un immobile danneggiato dal sisma, diretta a ottenere dal Comune il pagamento del contributo di ricostruzione di cui alla legge n. 219/1981, già quantificato. La Corte d’appello, accogliendo il gravame dell’ente locale, aveva respinto la domanda, rilevando l’insussistenza dei criteri preferenziali di cui all’art. 3 della legge n. 32/1992 e il mancato rispetto dei termini di presentazione della documentazione.

Avverso la sentenza d’appello il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza. Contro tale pronuncia di legittimità ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., affidato a cinque motivi, deducendo errori di fatto della Corte. L’ente locale resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce in via generale i limiti del mezzo revocatorio. Il rimedio è consentito solo se la pronuncia di legittimità è affetta da errore materiale o da errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. L’errore deve consistere in un errore di percezione, in una svista materiale, con carattere di assoluta evidenza e rilevabilità dal mero raffronto tra la sentenza e gli atti.

La Corte puntualizza che il vizio non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, né la supposizione di un fatto sul quale la sentenza abbia pronunciato come punto controverso. La revocazione deve inoltre incidere su atti interni, quelli esaminati direttamente dalla Corte con autonoma indagine di fatto, restando esclusa quando l’errore abbia inciso sulla decisione di merito.

Sul primo motivo, il ricorrente deduceva che la Corte aveva trascurato le dichiarazioni contenute in un provvedimento sindacale, dalle quali si evinceva il compimento di un riscontro personale sugli atti comunali. La Corte lo dichiara inammissibile: la censura attacca solo la seconda ratio decidendi e contesta la valutazione della valenza probatoria del documento, non un errore percettivo su fatti non controversi.

Analogo esito per il secondo e il terzo motivo, con cui si contestava la diversa lettura della sentenza d’appello e del contenuto dei documenti. La Corte ribadisce che non è configurabile l’errore revocatorio quando si contrappone una propria interpretazione degli atti e delle norme a quella del giudice di legittimità.

Il quarto e il quinto motivo, in punto di autosufficienza del ricorso e di pretesa extrapetizione, muovono da un’indebita commistione tra la lettura degli atti e il giudizio sulla loro valenza, che costituisce il punto controverso della causa. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e agli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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