Requisito dimensionale e onere probatorio nel licenziamento disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14802 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, i fatti costitutivi del diritto del lavoratore alla reintegrazione sono esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo. Le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti di cui all’art. 18 St. lav., costituiscono invece un fatto impeditivo che il datore di lavoro ha l’onere di allegare tempestivamente e provare. In assenza di prova, trova applicazione il regime della tutela reale previsto dall’art. 18, commi 4-7, legge n. 300/1970 e dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015. L’eccezione di inapplicabilità della tutela reale è un’eccezione in senso lato, che il giudice può rilevare d’ufficio ex art. 421 c.p.c. solo con riferimento ai fatti allegati dalle parti ed emersi nel contraddittorio.
Il Fatto
La società datrice di lavoro aveva intimato un licenziamento disciplinare alla lavoratrice senza rispettare le garanzie procedimentali di cui all’art. 7 della legge n. 300/1970, essendo la contestazione disciplinare avvenuta oralmente e con contenuto generico. La Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva accertato la sussistenza del requisito dimensionale in capo alla società e, ritenendo inesistente l’intero procedimento disciplinare, aveva applicato il regime sanzionatorio della tutela reale di cui all’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015.
La società ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 18, commi 8 e 9, legge n. 300/1970 e dell’art. 47, comma 3, d.lgs. n. 81/2015 nonché l’omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale non avesse riconosciuto l’autonomia tecnica e amministrativa dell’unità produttiva in cui era adibita la lavoratrice e non avesse considerato che l’organico complessivo era inferiore alle soglie di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato i motivi inammissibili, rilevando in primo luogo il cumulo inestricabile di censure che impediva di distinguere i profili di violazione di legge da quelli attinenti all’accertamento dei fatti, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite. Le censure erano, nella sostanza, volte a criticare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, al di fuori dei limiti consentiti dal nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c..
La Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di riparto dell’onere probatorio, la prova della dimensione dell’impresa inferiore alle soglie di legge grava sul datore di lavoro, trattandosi di fatto impeditivo rispetto alla pretesa di reintegrazione. La dimensione dell’organico costituisce elemento di fatto che deve essere tempestivamente allegato dal datore di lavoro e successivamente provato; in mancanza, il regime sanzionatorio applicabile è quello della tutela reale. La nozione di unità produttiva, richiamata dall’art. 18, comma 9, St. lav., consiste in un’unità autonoma sotto il profilo organizzativo e amministrativo.
Quanto ai poteri del giudice, l’eccezione di inapplicabilità della tutela reale integra un’eccezione in senso lato, che può essere rilevata d’ufficio ex art. 421 c.p.c. solo per ammettere la prova indispensabile su fatti allegati dalle parti ed emersi nel contraddittorio, nel rispetto del principio dispositivo.
La censura della società è stata ritenuta non conforme al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione: la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso il contenuto della memoria costitutiva di primo grado, ove erano stati allegati gli elementi di fatto posti a base dell’eccezione di inapplicabilità della tutela reale, per consentire alla Corte di individuarli negli atti processuali, assolvendo così agli oneri di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Il ricorso introduceva invece nuovi elementi di fatto e chiedeva una inammissibile rivisitazione del merito della vicenda.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite e alla refusione dei compensi, oltre alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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