Lo slittamento del dies a quo della prescrizione contributiva segue il DPCM, non la dichiarazione annuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20366 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi previdenziali dovuti alla gestione separata, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il contributo doveva essere versato, salvo che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, art. 18, disponga uno slittamento del termine medesimo, fissando un diverso dies a quo. Tale data, indicata nel DPCM, prevale su qualunque altra determinazione derivante dalle dichiarazioni contributive o dalla normativa secondaria di dettaglio. Ne consegue che l’atto interruttivo della prescrizione, se compiuto entro il termine così come slittato, è tempestivo e impedisce il verificarsi dell’estinzione del credito contributivo.
Il Fatto
La controversia riguardava l’iscrizione di una lavoratrice alla gestione separata e il conseguente credito contributivo vantato dall’INPS per l’anno 2009. L’Istituto aveva interrotto la prescrizione con un atto notificato il 3 luglio 2015. La Corte d’appello di Roma, investita della questione, aveva ritenuto tale atto tardivo, dichiarando conseguentemente prescritto il credito contributivo.
Avverso la sentenza della Corte territoriale, l’INPS proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, lamentando la violazione della disciplina codicistica sulla prescrizione con riferimento alla corretta individuazione del termine di decorrenza. La lavoratrice intimata non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il consolidato principio affermato da Cass. n. 24186/2024 e dalle numerose pronunce conformi. Tale principio riguarda lo slittamento del dies a quo della prescrizione contributiva, che opera esclusivamente in forza di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sulla base della previsione generale del d.lgs. n. 241 del 1997, art. 18.
Nel caso di specie, per i contributi relativi all’anno 2009, il D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1 aveva fissato il termine per il versamento al 6 luglio 2010. Da tale data, e non da altra antecedente, doveva pertanto decorrere il termine di prescrizione del credito contributivo.
La Corte ha quindi rilevato l’errore commesso dal giudice di merito, che non aveva applicato il termine così come slittato dal decreto, giungendo a una declaratoria di prescrizione fondata su una premessa erronea. L’atto interruttivo dell’INPS, essendo stato compiuto alla data del 3 luglio 2015, doveva ritenersi tempestivo rispetto al termine quinquennale decorrente dal 6 luglio 2010.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché riesamini il gravame alla luce del principio richiamato e provveda anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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