Amministratore di fatto e interposizione: utili imputabili uti dominus (Cass. civ. Sez. V n. 9402 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi, l’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, che non distingue tra interposizione fittizia e interposizione reale, richiede la prova, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente sia l’effettivo possessore del reddito del soggetto interposto. In caso di reddito di impresa rileva la figura dell’amministratore di fatto, purché il suo ruolo comporti la traslazione del reddito dell’ente collettivo nel patrimonio della persona fisica interponente, come se fosse stato prodotto da quest’ultima. Non basta la qualifica di mero gestore: occorre che l’interponente disponga delle risorse del soggetto interposto uti dominus. Se gli amministratori di fatto hanno gestito e utilizzato lo schermo societario nel loro esclusivo interesse, sorge la presunzione che degli utili abbiano tratto esclusivo beneficio. Nel nostro ordinamento non esiste un divieto di doppia presunzione, non ricavabile dagli artt. 2729 e 2697 cod. civ.

Il Fatto

Con più avvisi di accertamento l’Agenzia delle entrate ha recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, gli utili non dichiarati da una società a responsabilità limitata che il socio e amministratore di diritto, un amministratore di fatto e un terzo avevano conseguito in un determinato anno d’imposta. Il ricorrente, chiamato in causa quale amministratore e socio di fatto, ha impugnato l’avviso negando di aver mai rivestito alcuna delle due qualità e contestando la legittimità della pretesa.

La CTP di Verona ha accolto i ricorsi riuniti e annullato gli avvisi. La CTR del Veneto, in riforma, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che gli utili extracontabili andassero attribuiti ai soggetti che di fatto gestivano la società, la sua contabilità e le disponibilità finanziarie, ossia ai veri imprenditori e soci occulti. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal terzo motivo, che investe la falsa applicazione dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e lo dichiara infondato. La norma richiede la prova, anche presuntiva e gravi, precise e concordanti, che il contribuente sia l’effettivo possessore del reddito del soggetto interposto; prova che, in caso di reddito di impresa, può fondarsi anche sulla gestione uti dominus dell’impresa e delle sue risorse finanziarie. Spetta al contribuente la prova contraria dell’assenza di interposizione o della mancata percezione dei redditi.

Il passaggio decisivo riguarda la figura dell’amministratore di fatto del soggetto formalmente titolare del reddito. Il suo ruolo deve essere tale da comportare la traslazione del reddito realizzato dall’ente collettivo nel suo complesso alla persona fisica interponente, come se fosse stato prodotto da quest’ultima. L’interponente non può essere un mero gestore dell’ente: occorre accertare che disponga delle risorse del soggetto interposto uti dominus, in una fattispecie simile a quella della holding unipersonale, ossia di chi eserciti professionalmente, con stabile organizzazione, l’indirizzo, il controllo e il coordinamento delle società.

Nel caso concreto la CTR ha individuato negli amministratori di fatto i veri imprenditori e quindi i reali possessori dei redditi prodotti dalla società, ravvisando il totale asservimento della società interposta, considerata artificiosa e ingannevole, agli scopi e al vantaggio degli interponenti. Tale accertamento in fatto è incensurabile in sede di legittimità e risponde a una comune regola di giudizio: se gli amministratori di fatto hanno gestito e utilizzato lo schermo societario nel loro esclusivo interesse, sorge la presunzione che pure dei proventi abbiano tratto esclusivo beneficio.

Il primo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente perché attinenti ai profili di prova, sono dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. Sotto il paradigma della violazione di legge si tenta in realtà di rimettere in discussione l’accertamento in fatto del giudice di merito, con una prospettiva atomistica che esamina solo parte degli elementi indiziari. Nella prova per presunzioni non occorre un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale tra fatto noto e fatto ignoto: basta che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità.

Quanto all’asserita violazione del divieto di doppia presunzione, la Corte osserva che un simile divieto non esiste nel nostro ordinamento, non rinvenendosi né negli artt. 2729 e 2697 cod. civ. né in altra norma: nulla osta a che il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituisca la premessa di un’ulteriore presunzione. Il secondo motivo è infine inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la figura del socio occulto ha funzione meramente descrittiva, dovendosi ricondurre la fattispecie all’art. 37, comma 3. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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