Imposta di registro: termine di rimborso dal sorgere del diritto (Cass. civ. Sez. V n. 14792 del 02.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, il rimborso dell’imposta deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il relativo diritto. Ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 131 del 1986, il termine non decorre dal versamento quando il diritto alla restituzione sia insorto in epoca successiva per effetto di una sopravvenienza normativa. La proroga da cinque a otto anni del termine per completare l’intervento edilizio, introdotta dal d.l. n. 225/2010, convertito in legge n. 10/2011, determina il sorgere del diritto al rimborso e fa decorrere da tale momento il termine triennale, senza che rilevi l’irretroattività della norma.
Il Fatto
La società contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato il ricorso della società contro il diniego di rimborso dell’imposta di registro versata nel 2007 in relazione a un atto di compravendita di terreno edificabile.
La controversia riguarda la tempestività dell’istanza di rimborso. La società sostiene che il diritto al rimborso sia sorto solo a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 10/2011, che ha prorogato il termine per completare l’intervento edilizio, e che pertanto il termine triennale decorra da tale momento e non dal versamento del 2007. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente denuncia l’omesso esame di questioni dibattute in appello, riconducendole promiscuamente all’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile: la ricorrente prospetta con un unico motivo una molteplicità di profili eterogenei, addossando alla Suprema Corte il compito di sceverare gli elementi rilevanti. Si tratta di motivi c.d. misti, che la Corte ha più volte ritenuto inammissibili (tra le altre, Cass. n. 7340/2023, Cass. n. 23995/2022), in violazione del principio di tassatività e specificità dei mezzi di ricorso.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte richiama il tenore letterale dell’art. 77 d.P.R. n. 131 del 1986: il rimborso dell’imposta deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il relativo diritto.
Nel caso di specie, il diritto alla restituzione era sorto soltanto a seguito del d.l. n. 225/2010, convertito in legge n. 10/2011, che ha prorogato da cinque a otto anni il termine per completare l’intervento edilizio. I giudici di appello hanno dunque erroneamente dichiarato la decadenza della società, avendo fatto decorrere il termine triennale dal versamento del 2007.
La Corte esclude la conferenza del rilievo sull’irretroattività della norma: l’intervento legislativo ha determinato unicamente la proroga del termine per completare l’intervento cui era finalizzato il trasferimento di proprietà. La richiesta di rimborso è pertanto tempestiva, in quanto formulata prima del decorso del termine triennale dal sorgere del diritto (in termini, Cass. n. 32215 del 2024).
Il terzo motivo è inammissibile, perché attiene a questione rimasta assorbita nella statuizione oggetto del secondo motivo e suscettibile di riesame in sede di rinvio. La sentenza è quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per l’esame delle questioni assorbite e per la disciplina delle spese.
Nota della Redazione
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