Amministratori non esecutivi, obbligo di agire informato e segnali d’allarme (Cass. civ. Sez. I n. 10739 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella società di capitali, gli elementi costitutivi della responsabilità solidale degli amministratori non esecutivi sono, sotto il profilo oggettivo, la condotta d’inerzia, il fatto pregiudizievole antidoveroso altrui e il nesso causale tra i medesimi, e, sotto il profilo soggettivo, almeno la colpa. Questa può consistere nell’inadeguata conoscenza del fatto altrui che abbia cagionato il danno, ovvero nella colposa ignoranza del fatto medesimo per non avere adeguatamente rilevato i segnali d’allarme dell’altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica, oppure nell’inerzia colpevole per non essersi utilmente attivato al fine di scongiurare l’evento evitabile con l’uso della diligenza predetta. Il dovere di agire in modo informato e il corrispondente diritto individuale di chiedere informazioni escludono che i componenti del consiglio di amministrazione possano assumere un atteggiamento inerte, limitandosi ad attendere la trasmissione delle informazioni gestorie da parte degli organi delegati.
Il Fatto
Il fallimento di una società di capitali ha chiesto la condanna dei componenti non esecutivi del consiglio di amministrazione al risarcimento dei danni cagionati alla società per non aver vigilato, in violazione degli obblighi previsti dall’art. 2476 c.c., sulle operazioni illecite e distrattive compiute dall’amministratore delegato, che avevano provocato il dissesto.
Il tribunale ha respinto la domanda, sul rilievo che gli amministratori non operativi non sono tenuti a vigilare sull’operato dell’amministratore delegato né ad acquisire informazioni ulteriori in assenza di specifici elementi d’allarme, e che la condotta negligente non è in diretta connessione causale con le più rilevanti distrazioni. La corte d’appello, in riforma, ha condannato i convenuti in solido al risarcimento, ravvisando nei segnali d’allarme non rilevati la causa della loro responsabilità. Propongono ricorso principale e ricorso incidentale i convenuti soccombenti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dei doveri dell’amministratore non operativo. L’art. 2381, comma 5°, c.c. impone all’organo delegato di riferire periodicamente al consiglio sull’attività svolta; specularmente, il componente privo di delega ha il dovere di agire in modo informato. Egli non può limitarsi ad attendere le informazioni, ma deve sindacarne la tempestività, verificarne la completezza e l’attendibilità e, in difetto, attivarsi con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2°, c.c.
Ne deriva che l’amministratore delegante, tutte le volte in cui abbia rilevato o avrebbe dovuto diligentemente rilevare l’insufficienza o l’inaffidabilità delle relazioni informative, ha il potere e il dovere di chiedere agli organi delegati le informazioni dovute. Non può invocare a propria discolpa la lacunosità o l’omissione delle informazioni, né l’avere per questo ignorato i fatti pregiudizievoli compiuti o in itinere. La Corte richiama il precedente Cass. n. 2038 del 2018, che ha distinto le tre possibili declinazioni della colpa dell’amministratore non esecutivo.
Nel caso esaminato, gli amministratori non operativi non hanno mai richiesto informazioni sull’attività gestoria, né sollecitato la convocazione del consiglio per fare il punto sulla situazione societaria, e si sono limitati a rassegnare le dimissioni. Tale inerzia, protratta per oltre un anno, integra l’inadempimento del dovere di vigilanza. La Corte precisa che, ancorché dimissionari, gli amministratori restano in carica rispetto ai terzi fino all’iscrizione della nomina del nuovo organo.
Quanto al nesso causale, la Corte osserva che, in mancanza di una causa esterna che abbia reso impossibile qualsiasi condotta attiva mirante a scongiurare il danno (Cass. n. 22848 del 2015), il tempestivo esercizio della vigilanza avrebbe consentito di conoscere i fatti illeciti e di reagire con i rimedi giuridici adeguati. La liquidazione del danno in misura corrispondente al passivo accertato è conforme al principio delle Sezioni Unite n. 9100 del 2015, secondo cui l’amministratore risponde dell’intero deficit patrimoniale solo per i comportamenti che si configurano come causa stessa del dissesto.
Ricorso principale e ricorso incidentale sono, pertanto, rigettati, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato del fallimento. Le spese seguono la soccombenza e, per l’ammissione del controricorrente al patrocinio a spese dello Stato, la condanna è pronunciata in favore dello Stato a norma dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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