Il giudicato di condanna al pagamento di somme non è titolo per l’automatica quantificazione del credito in ottemperanza (TAR Lombardia n. 3085 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme richieste dal creditore, così come calcolata, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge. L’azione di ottemperanza è comunque proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dal titolo esecutivo, di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla L. n. 30/1997, per il pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 5304/2024, passata in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. La creditrice proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione di conformarsi al giudicato e di corrisponderle la somma, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contrastata dall’Amministrazione, fondandosi su un titolo avente efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio ha tuttavia precisato che l’importo richiesto dal creditore, nel calcolo di capitale e interessi, non è di per sé vincolante per l’Amministrazione. L’esatta misura delle somme dovute, quanto a capitale residuo, interessi legali e di mora e loro decorrenza, va verificata sulla base del titolo esecutivo e delle norme civilistiche in materia, con la conseguenza che il creditore non può imporre all’ente debitore la propria quantificazione.
Il Tribunale ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla L. n. 30/1997, condizione necessaria per l’azione di recupero coattivo e per la stessa proponibilità del ricorso per ottemperanza.
Nel declinare il contenuto dell’ordine, il giudice ha fatto riferimento al pagamento delle somme indicate nel provvedimento, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali successivi, nei limiti di cui agli artt. 1282 e segg. cod. civ.
Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, le cui funzioni potranno essere attivate solo su istanza della creditrice. Il commissario provvederà entro sessanta giorni a determinare definitivamente l’importo ancora dovuto e ad adottare gli atti necessari, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni istituzionali. L’Amministrazione è stata infine condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte a favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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