Verifica VIA comunale non è ordine di screening né atto lesivo (TAR Emilia-Romagna n. 646 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui il Comune dichiara di non poter rilasciare un parere positivo e rimette la valutazione degli impatti alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. non costituisce un ordine di screening, né un provvedimento lesivo, né un atto affetto da nullità per difetto assoluto di attribuzione, potendo l’ente interloquire con il privato in ordine a progetti insistenti sul proprio territorio. L’azione di nullità proposta avverso tale atto va convertita in azione di annullamento ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., con applicazione del termine decadenziale, ed è irricevibile se proposta oltre sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto. Il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. è tardivo se l’azione è proposta oltre l’anno dalla scadenza del termine per provvedere, mentre la domanda di accertamento dell’abuso edilizio è inammissibile ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., trattandosi di potere riservato all’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava una nota con cui il Comune aveva asseritamente ordinato alla società controinteressata uno screening ambientale per il progetto di coltivazione di una cava. La tesi era la nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione, ritenendo che la competenza spettasse alla Regione in materia di V.I.A. Il ricorrente lamentava altresì il silenzio serbato dall’amministrazione su istanze di accertamento e l’omesso adeguamento del piano delle attività estrattive, chiedendo anche l’accertamento di un abuso edilizio e il risarcimento del danno.

Resistevano il Comune, l’Agenzia regionale e la controinteressata, eccependo preliminarmente l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso. L’istanza cautelare era stata respinta. La causa passava in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento del 17 marzo 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respingeva l’eccezione concernente la trattazione in udienza di smaltimento, rilevando che il ricorso conteneva domande soggette a riti diversi con prevalenza di quello ordinario, senza che sussistessero preclusioni ex art. 17, comma 6, d.l. n. 80/2021. In ogni caso, l’udienza da remoto garantiva il contraddittorio e il diritto di difesa, trattandosi di una normale pronuncia ordinaria.

Veniva poi accolta l’eccezione di tardività del deposito della memoria di parte ricorrente, irrilevante ai fini del decidere. Nel merito, il Tribunale rilevava che, ove fosse stata fondata la tesi della carenza di potere del Comune, sarebbe mancata la giurisdizione amministrativa. Tale tesi era comunque infondata, potendo l’ente interloquire con il privato su un progetto insistente nel proprio territorio ed essendo altresì titolare del potere di ordinanza contingibile e urgente.

L’azione di nullità veniva quindi convertita in azione di annullamento ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., ma risultava irricevibile: avendo il ricorrente avuto accesso agli atti l’11 agosto 2020, il termine decadenziale era scaduto il 31 ottobre 2020, mentre il ricorso era stato notificato il 5 febbraio 2021. La nota dell’11 novembre 2019, inoltre, non ordinava alcuno screening, limitandosi a dichiarare l’impossibilità di rilasciare parere positivo e a rinviare la valutazione alla verifica di assoggettabilità a V.I.A., senza alcun profilo di lesività.

Quanto al dedotto silenzio, il Collegio lo qualificava come silenzio inadempimento, non ricorrendo le ipotesi di silenzio rifiuto. L’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. era tardiva, essendo decorso l’anno dalla scadenza del termine per provvedere, calcolato anche tenendo conto del periodo di sospensione covid; l’azione era comunque inammissibile per violazione del ne bis in idem e per l’assenza di un obbligo di provvedere. Il terzo motivo era inammissibile per carenza di motivi specifici, mentre la domanda di accertamento dell’abuso edilizio era inammissibile ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., trattandosi di potere riservato all’amministrazione. Infine, la domanda risarcitoria era respinta per assenza di illegittimità. Il ricorso era dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile, in parte respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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