Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 967 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando risulti decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il rito dell’ottemperanza presuppone la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine senza che l’amministrazione abbia provveduto. Il Collegio nomina il commissario ad acta e condanna l’amministrazione al pagamento dell’astreinte, modulata secondo i criteri fissati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2019 e n. 8/2021, con tetto massimo del 10% dell’importo dovuto in base al giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per tre annualità, con condanna del Ministero all’erogazione del buono elettronico dell’importo complessivo di euro 1.500,00 e al pagamento delle spese.
La sentenza, depositata il 14.04.2025 e munita di attestazione di conformità, è stata notificata all’amministrazione il 06.05.2025 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza del giudice del lavoro costituisce titolo esecutivo ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., non essendo più necessaria l’apposizione della formula esecutiva per effetto del D.Lgs. n. 149/2022. L’amministrazione è rimasta inerte.
Sono rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. È decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo. La sentenza risulta definitiva, come da attestazione di cancelleria.
Non essendo provato l’adempimento, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, con onere di deposito della prova tramite documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t..
Il Collegio nomina quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV) presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, per l’ulteriore termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della scadenza. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio e l’impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., l’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione e fino all’adempimento spontaneo. Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto, richiamando i criteri dell’Adunanza Plenaria n. 7/2019 e n. 8/2021. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.200,00, con riduzione del 50% per la natura seriale del contenzioso e distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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