Omessa distrazione delle spese: correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. V n. 22881 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese giudiziali, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, non dall’impugnazione. Il difensore che nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta di distrazione è legittimato a proporre il relativo ricorso. La correzione è ammessa quando la sentenza ha condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa senza disporne la distrazione a favore del difensore antistatario. Il procedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. ha natura sostanzialmente amministrativa e non consente la liquidazione delle spese, non essendo configurabile alcuna soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.

Il Fatto

Con una precedente ordinanza la Corte, accogliendo il ricorso del contribuente e cassando la sentenza di merito limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado, aveva deciso nel merito determinando tali spese in € 1.067,00 oltre esborsi e accessori, senza nulla disporre sull’istanza di distrazione del difensore.

Il difensore, che aveva assistito la parte vittoriosa ed era stato dichiarato antistatario, ha chiesto la correzione di quella ordinanza per l’omessa distrazione delle spese in suo favore, nonostante la richiesta tempestivamente formulata. La società intimata è rimasta tale.

La Motivazione della Corte

La questione attiene al rimedio utilizzabile quando il giudice ometta di pronunciare sull’istanza di distrazione delle spese, pur avendola il difensore proposta nel giudizio. La Corte ribadisce che, in tale ipotesi, il mezzo è il procedimento di correzione degli errori materiali.

Il presupposto della legittimazione è duplice: occorre che la richiesta di distrazione sia stata formulata specificamente nel corso del giudizio e che il difensore sia il destinatario dell’omessa statuizione. La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato, da Cass., Sez. 6^-3, n. 3566 del 2016 a Cass., Sez. Un., n. 31033 del 2019, fino a Cass., Sez. 5^, n. 29235 del 2023.

Nel caso concreto la condanna alle spese era stata pronunciata in favore della parte vittoriosa senza disporne la distrazione a favore del difensore, che ne aveva fatto tempestiva richiesta. La lacuna è quindi un errore materiale correggibile, con aggiunta nel dispositivo della locuzione di distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte esclude ogni liquidazione: il procedimento ex art. 391-bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa, non incide su un assetto di interessi in situazione di contrasto tra le parti e non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente. Nessuna soccombenza è configurabile ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., neppure quando la parte non richiedente si opponga all’istanza di rettifica, come affermato da Cass., Sez. U., n. 29432 del 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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