Notifica della rendita catastale al concessionario e giudicato (Cass. civ. Sez. V n. 13588 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, ai sensi dell’art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000, l’Agenzia del territorio è tenuta a notificare l’atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell’area, ove risulti tra gli intestatari catastali del bene. La notificazione costituisce condizione di efficacia dell’atto, che resta inefficace nei confronti del soggetto rimasto estraneo alla procedura DOCFA. Il principio, già affermato da questa Corte tra le medesime parti e in relazione alla stessa procedura, è coperto da giudicato e impedisce di rimettere in discussione l’illegittimità del classamento. La definizione agevolata dell’ICI non produce effetti sulla questione concernente la classificazione catastale, che non ha ad oggetto una pretesa fiscale. La compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni integra nozione elastica, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della motivazione.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva respinto il suo appello e accolto quello incidentale della società concessionaria, cointestataria catastale di un’area demaniale marittima. I giudici territoriali avevano ritenuto che la rendita attribuita con procedura DOCFA non fosse stata notificata alla concessionaria e che, per tale ragione, il classamento dovesse essere annullato.

La società resiste e propone ricorso incidentale, nonché ricorso incidentale condizionato, articolato in sei motivi. Nel corso del giudizio interviene una pronuncia della stessa Corte, resa tra le medesime parti e sulla stessa procedura, che ha affermato l’illegittimità dell’attribuzione di categoria e rendita in difetto di notifica al soggetto passivo concessionario.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di giudicato sollevata dalla contribuente con le memorie. Osserva che, anche in questo giudizio, la società ha contestato l’omessa notifica della rendita catastale, così come accertato dai giudici di appello. La precedente pronuncia del 26 luglio 2022, n. 23369, resa tra le stesse parti, ha già affermato che l’Agenzia del territorio è tenuta a notificare l’atto di attribuzione o modifica della rendita al concessionario dell’area che figuri tra gli intestatari catastali.

Il fondamento della regola è nell’art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000, secondo cui gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. L’obbligo informativo grava sull’Amministrazione anche in forza dell’art. 6 della legge n. 212/2000. Il soggetto passivo dell’imposta, rimasto estraneo alla procedura DOCFA, non può subire gli effetti del classamento.

La Corte respinge poi l’argomento della definizione agevolata. La relativa disciplina non può riverberare effetti sulla questione concernente la classificazione catastale. Le controversie sul classamento degli immobili, avendo a oggetto una questione di valore indeterminabile e non una pretesa fiscale, non sono definibili in via agevolata. Il ricorso principale dell’Agenzia, infondato in ogni sua parte, è rigettato.

Quanto al ricorso incidentale non condizionato, la Corte richiama l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come riformulato dalla legge n. 69/2009, e ricorda che la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni integra una nozione elastica, comprensiva dell’obiettiva incertezza sul diritto controverso. Il sindacato di legittimità non può spingersi fino a misurare la gravità e l’eccezionalità delle ragioni addotte. Nella specie i giudici di appello hanno motivato la compensazione sulla complessità della normativa e sul contrasto di orientamenti in seno alla giurisprudenza di merito, con motivazione conforme ai principi di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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