Ammissione temporanea yacht: la riesportazione richiede l’uscita effettiva dall’Unione (Cass. pen. Sez. III n. 28668 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La semplice uscita di un’imbarcazione da diporto dalle acque territoriali italiane, con temporaneo ingresso in acque internazionali e rientro in un porto dell’Unione, non integra riesportazione e non interrompe il termine per l’appuramento del regime speciale dell’ammissione temporanea. Il regime si appura, ai sensi dell’art. 215 Reg. (UE) 952/2013, solo quando le merci vincolate sono vincolate a un successivo regime, sono uscite dal territorio doganale dell’Unione, sono state distrutte o abbandonate. L’attraversamento della frontiera doganale unionale, equiparato alla dichiarazione di riesportazione dall’art. 141 Reg. delegato (UE) 2015/2444, richiede l’effettiva uscita della merce fuori dall’Unione accompagnata dalla volontà di compiere tale operazione. L’approdo in un porto di Stato extra-Ue non è requisito della riesportazione, ma prova della sua effettuazione. La confisca dell’imbarcazione a fini doganali è consentita quando il debito tributario non risulti definitivamente recuperato.

Il Fatto

Il Tribunale di Imperia, in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il sequestro preventivo dell’imbarcazione da diporto disposto dal Giudice per le indagini preliminari, a fini di successiva confisca, ex art. 70 d.P.R. n. 633/1972 e art. 94 d.lgs. n. 141/2024. La società armatrice è sottoposta a indagini per l’illecito di cui all’art. 25-sexiesdecies, commi 1 e 2, d.lgs. n. 231/2001, per aver trattenuto l’imbarcazione nel territorio doganale dell’Unione oltre il termine di diciotto mesi del regime di ammissione temporanea, evadendo l’IVA all’importazione.

La difesa ha sostenuto che una traversata del 2021, con passaggio in acque internazionali oltre le dodici miglia, avrebbe interrotto il termine di appuramento, consentendo una nuova ammissione temporanea. Il ricorso censura altresì l’applicazione della confisca dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, d.P.R. n. 633/1972 e il pagamento dell’imposta.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il regime doganale. Il termine per l’appuramento è il periodo entro cui le merci vincolate a un regime speciale devono essere vincolate a un regime successivo, distrutte, portate fuori dal territorio doganale dell’Unione o assegnate all’uso finale. L’art. 215 Reg. (UE) 952/2013 individua le cause di appuramento; l’uscita dal territorio doganale dell’Unione è una di esse.

Il regime di ammissione temporanea consente l’ingresso in territorio unionale di mezzi di trasporto immatricolati in un Paese terzo, di proprietà e utilizzati da persona non stabilita nell’Unione, entro i termini stabiliti. Il semplice passaggio della frontiera vincola il bene al regime; l’ingresso nelle acque territoriali entro le dodici miglia è sufficiente. Simmetricamente, l’attraversamento della frontiera doganale unionale comporta la riesportazione ai sensi dell’art. 141 Reg. delegato (UE) 2015/2444.

Secondo la Corte, però, la mera uscita temporanea dalle acque territoriali non determina la cessazione del regime. La dichiarazione di riesportazione, o l’atto di varcare la frontiera equiparato a tale dichiarazione, esige l’effettiva uscita della merce fuori dall’Unione e la volontà di compierla. Nel caso concreto l’imbarcazione è rimasta nell’ambito del territorio unionale, raggiungendo la Sardegna e il porto del Principato di Monaco, e solo in coincidenza con la scadenza dei diciotto mesi è stata predisposta falsa documentazione di approdo in porto tunisino.

La Corte precisa il punto di divergenza con il Tribunale: l’approdo in porto extra-Ue non è requisito della riesportazione, ma prova della stessa. Diversamente opinando, una semplice navigazione da un punto all’altro dello Stato, con involontario ingresso in acque internazionali, basterebbe a cessare e riattivare il regime.

Quanto alla confisca, la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 93/2025, che ha dichiarato illegittimo l’art. 70, primo comma, d.P.R. n. 633/1972 nella parte in cui non prevede che le cose oggetto della violazione non siano confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori e della sanzione. Il presupposto è il definitivo recupero del debito tributario da parte dello Stato. La Corte ribadisce inoltre che l’IVA all’importazione è diritto di confine, richiamando Sez. III n. 25823 del 21.03.2025 e Sez. III n. 4978 del 13.01.2022, con conseguente legittimità del sequestro a fini di confisca ex art. 301 d.P.R. n. 43/1973, ora art. 94 d.lgs. n. 141/2024. I ricorsi sono rigettati, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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