Inammissibile il ricorso che non confuta la motivazione della sentenza impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 5788 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza sottoporre a critica analitica le argomentazioni della decisione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità. La riqualificazione del fatto in senso più favorevole all’imputato è consentita anche nel giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, riguardando la diversa quantificazione del dato, non la sussistenza dell’imputazione. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è sindacabile in legittimità solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, in data 09.07.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Genova per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), e commi 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992.
Il difensore deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per avere il giudice di prime cure riqualificato il fatto, originariamente contestato ai sensi della lett. c) del medesimo articolo, nel giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. Lamenta, inoltre, la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I motivi sono manifestamente infondati perché privi di specificità e del tutto assertivi: riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, non sono accompagnati da una necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e difettano della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto.
Sul primo motivo, relativo alla modificazione dell’imputazione, la Corte territoriale ha escluso che la natura del giudizio di opposizione al decreto penale di condanna precludesse la riqualificazione del fatto. La variazione è intervenuta in senso più favorevole all’imputato, poiché ha riguardato non la sussistenza dello stato di ebbrezza, ma unicamente la quantificazione della sua misura, compresa in una fascia più favorevole rispetto all’originaria contestazione.
Quanto al diniego della causa di non punibilità, la Corte rileva che il giudice di merito ha motivato in modo argomentato e logico, reputando decisive le modalità e la gravità della condotta di guida, con perdita del controllo del veicolo e urto contro un’autovettura in sosta regolare, indice di pericolosità per la circolazione stradale e l’incolumità degli utenti.
La decisione si allinea al dictum delle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, con riguardo ai criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen.: modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo. Non è necessaria la disamina di tutti gli elementi, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito, essa non è sindacabile in legittimità se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 521 c.p.p. – Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
- Art. 522 c.p.p. – Nullità della sentenza per difetto di contestazione