Sindacato limitato e sufficienza indiziaria nell ammonimento del Questore per atti persecutori (TAR Trentino-Alto Adige n. 25 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del Questore previsto dall’art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito con legge n. 38/2009, è misura preventiva e cautelare a carattere ampiamente discrezionale, sicché il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli casi di evidente carenza dei presupposti di fatto o di manifesta irragionevolezza o sproporzione del provvedimento. Ai fini della sua adozione non occorre la prova del fatto penalmente rilevante ex art. 612-bis cod. pen., essendo sufficiente un quadro indiziario che renda verosimile, secondo massime di esperienza, l’avvenuto compimento di atti persecutori. Il Questore non è tenuto ad assumere tutti i testi indicati né a confutare analiticamente le memorie difensive, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa. Una successiva sentenza penale di assoluzione non determina l’invalidità dell’ammonimento.
Il Fatto
Una persona presentava richiesta di ammonimento alla competente Divisione Anticrimine, rappresentando di subire condotte persecutorie e intimidatorie da parte di un conoscente. La vicenda comprendeva un episodio di minacce, il successivo blocco dei contatti telefonici e sui social da parte della richiedente, nonché l’invio di lettere e di messaggi a un conoscente della stessa.
Esperita l’istruttoria, con ascolto dei testi e delle persone informate, il Questore adottava il provvedimento di ammonimento orale, notificato al destinatario. Questi impugnava il decreto davanti al giudice amministrativo, deducendo l’insussistenza di un comportamento persecutorio effettivo, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ricostruito la fisionomia dell’istituto, ricordando che l’ammonimento non è una sanzione, ma una misura di prevenzione con finalità dissuasiva, volta a scoraggiare la reiterazione di condotte persecutorie o violente. Ne deriva un potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, soggetto a un sindacato limitato ai profili di manifesta irragionevolezza o di carenza dei presupposti.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha enunciato il presupposto sostanziale della misura: sono le medesime condotte che integrano la fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen., ovvero condotte reiterate di minaccia o molestia atte a cagionare un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero a costringere la vittima ad alterare le abitudini di vita. Non è però necessaria la prova piena del reato: è sufficiente un quadro indiziario che renda verosimile, secondo collaudate massime di esperienza, l’avvenuto compimento degli atti persecutori.
Il Tribunale ha poi ribadito che rientra nella discrezionalità del Questore valutare l’an e il quando dell’adozione del provvedimento, potendo egli provvedere anche nell’immediatezza della richiesta, senza ulteriori accertamenti e senza sentire l’interessato, ove gli elementi rappresentati siano ritenuti sufficienti e ricorra l’esigenza di scongiurare prontamente il rischio di reiterazione. Nel caso concreto, il ricorrente era stato comunque parte attiva del procedimento, avendo presentato memorie difensive.
Quanto al secondo motivo, proposto in via subordinata, il Collegio ha escluso la fondatezza della doglianza. Il Questore non è tenuto ad assumere tutti i testi allorché si sia motivatamente convinto della sussistenza dei presupposti, né l’art. 10-bis legge n. 241/1990 impone la confutazione analitica delle deduzioni dell’interessato: è sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa, purché non contenga elementi nuovi non enucleabili dalla comunicazione procedimentale. Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso, compensando le spese e riservando a separato decreto la liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, non avendo il difensore depositato la nota dei compensi.
Nota della Redazione
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