Segreti tecnici e commerciali in gara: oscuramento solo per informazioni specifiche (TAR Trentino-Alto Adige n. 21 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di evidenza pubblica, la limitazione dell’accesso agli atti e ai documenti tecnici dell’aggiudicataria non può fondarsi sulla generica affermazione che gli stessi attengono al know-how dell’offerente. L’ostensione è negata solo se viene in rilievo un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, idonea a garantire un vantaggio concorrenziale nel mercato di riferimento, e che presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche prevale sul know-how dei singoli concorrenti. Le ragioni della riservatezza devono essere esposte in sede procedimentale e non possono essere integrate per la prima volta nel ricorso. Il vizio di disparità di trattamento presuppone la prova rigorosa dell’assoluta identità delle situazioni poste a raffronto.

Il Fatto

Una società, aggiudicataria di una concessione per il servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale provinciale, aveva presentato in gara richieste di oscuramento di parti della propria offerta qualificate come contenenti segreti tecnici o commerciali. La stazione appaltante, in sede di comunicazione dell’aggiudicazione, aveva accolto solo in parte tali istanze, consentendo l’ostensione dei restanti documenti.

Rigettate quasi tutte le richieste, la ricorrente ha impugnato le note provinciali del gennaio 2026 e la presupposta nota della commissione tecnica del luglio 2025. In via principale ha chiesto l’annullamento dei dinieghi parziali; in via subordinata, in caso di rigetto, l’ordine di ostensione di parte dell’offerta tecnica della seconda classificata, deducendo una sostanziale disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto qualificato il rito applicabile. Le contestazioni relative alle decisioni espresse della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento ricadono nel rito speciale dell’art. 36, commi 4 e seguenti, del d.lgs. n. 36/2023, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione.

Sul merito, il Tribunale ha richiamato l’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 e i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui è insufficiente la valutazione di segretezza operata dal privato e occorre una valutazione puntuale, anche per relationem, della stazione appaltante. La restrizione all’accesso è ammessa solo per le informazioni che presentino i caratteri di specificità, valore economico e oggettiva riservatezza.

Nel caso concreto, la ricorrente non ha indicato elementi specifici a sostegno delle richieste. Ha fatto generico riferimento all’organizzazione interna e alle procedure operative, senza chiarire quali competenze particolari meritassero tutela. I vari punti dell’offerta tecnica sono stati ritenuti dalla commissione non adeguatamente circostanziati, mentre per le modalità di verifica fluidodinamica e per le proposte di innovazione tecnologica è stato evidenziato l’uso di software commerciali liberamente acquistabili sul mercato.

Il Collegio ha poi escluso la dedotta disparità di trattamento. La prova dell’assoluta identità delle situazioni non è stata fornita, mentre la seconda classificata ha formulato richieste precise, accolte dopo esame dei singoli documenti. Il tentativo di integrare nel ricorso le ragioni della riservatezza non esposte in sede procedimentale è inammissibile, perché la motivazione di oscuramento deve essere offerta alla stazione appaltante in fase procedimentale.

Quanto all’offerta economica, per il documento illustrativo del piano industriale, i dati contabili richiamati facevano capo a un bilancio consolidato, soggetto a pubblicità mediante deposito presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 127/1991. Respinta la domanda principale, il Collegio ha rigettato anche la domanda subordinata di ostensione, non essendo la decisione di oscuramento sulla seconda classificata contestata in alcun punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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