Silenzio-inadempimento su variazione di concessione demaniale marittima (TAR Campania n. 735 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio avverso il silenzio-inadempimento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere presuppone la presentazione dell’istanza, la sussistenza di un obbligo giuridico di provvedere e la natura provvedimentale dell’attività sollecitata. Tale obbligo sussiste, in particolare, quando la stessa amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento, restando per ciò solo vincolata a concluderlo con un provvedimento espresso e motivato. L’accoglimento del ricorso non comporta alcuna valutazione di fondatezza della pretesa sostanziale, restando demandati all’amministrazione gli adempimenti istruttori necessari. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice nomina il commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria di un’area demaniale marittima sulla quale insistono opere funzionali a un complesso turistico alberghiero, ha presentato istanza di variazione al contenuto della concessione per ricomprendere una porzione di area oggetto di contestata occupazione abusiva. In seguito a verifiche era stata accertata l’occupazione di un’area non compresa negli atti concessori; la vicenda aveva dato origine a un procedimento penale e al sequestro preventivo dell’area, con rigetto dell’istanza di riesame.
Il Comune ha dapprima quantificato le somme dovute per l’occupazione, poi ha comunicato l’avvio del procedimento volto all’acquisizione della porzione di area, infine ha concesso la rateizzazione richiesta. Sollecitato più volte, non ha però concluso il procedimento. La società ha quindi proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e dell’obbligo di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa consolidata sui presupposti del giudizio avverso il silenzio, individuati nella presentazione dell’istanza, nell’obbligo giuridico di provvedere e nella natura provvedimentale dell’attività sollecitata, dovendo l’inerzia integrare gli estremi del mancato esercizio del potere amministrativo.
Nel caso concreto la società aveva effettivamente presentato l’istanza di variazione. Quanto all’obbligo di provvedere, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che la stessa amministrazione comunale aveva comunicato l’avvio del procedimento, dando atto di aver dato corso all’istruttoria e riservandosi il rilascio della licenza suppletiva. L’avvio del procedimento e le norme richiamate obbligano senza dubbio l’amministrazione a concluderlo con un provvedimento espresso.
È risultato poi pacifico che il termine di legge per la conclusione del procedimento, individuato in quello previsto dall’art. 2 della L. 241/1990, è spirato inutilmente, con conseguente formazione del silenzio-inadempimento. Il Collegio ha constatato una sostanziale stasi procedimentale, non conforme al disposto normativo e all’iter delineato dalla disciplina invocata.
Accertata l’inerzia, il ricorso è stato accolto e il Tribunale ha affermato l’obbligo del Comune di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni. Il Collegio ha precisato che la pronuncia non comporta alcuna valutazione di sostanziale fondatezza della pretesa, rimanendo demandati all’amministrazione gli eventuali adempimenti istruttori.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora quale commissario ad acta, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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