Ammonimento del Questore fondato su indizi attendibili e non prove piene (TAR Liguria n. 444 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento emesso dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 assolve a una funzione tipicamente cautelare e preventiva, essendo preordinato a evitare che condotte reiterate, anomale, minacciose o violente si ripetano o evolvano in manifestazioni più gravi. Per la sua adozione non occorre la piena prova della consumazione dei reati menzionati dalla disposizione, essendo sufficiente il riscontro di elementi probatori attendibili, secondo un giudizio prognostico ex ante di tipo indiziario e probabilistico. La mancata audizione del destinatario non determina l’illegittimità del provvedimento quando la partecipazione procedimentale sia stata garantita mediante la comunicazione di avvio e l’accesso agli atti; trova comunque applicazione l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 allorché l’amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

A seguito dell’istanza presentata dalla moglie del ricorrente, in data 29 novembre 2024 lo stesso riceveva la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione di un ammonimento. Nonostante l’istanza di accesso agli atti e la richiesta di essere sentito, la Questura emanava il provvedimento, motivato sulla base di condotte persecutorie tenute nei confronti della coniuge nel periodo di separazione.

Il ricorrente impugnava l’atto deducendo quattro ordini di censure: carenza dei presupposti per l’adozione della misura, violazione delle garanzie procedimentali per la mancata audizione, difetto di istruttoria per l’omessa acquisizione di elementi probatori e mancanza di attualità delle condotte. Si costituivano l’Amministrazione e la controinteressata, chiedendo la reiezione del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui l’ammonimento non postula l’accertamento di una responsabilità penale, ma risponde all’esigenza di prevenire la commissione di reati. La valutazione amministrativa si fonda su un giudizio prognostico ex ante condotto sulla base di elementi indiziari e di tipo probabilistico, coerente con la logica del diritto amministrativo della prevenzione.

Applicando tali coordinate al caso concreto, la motivazione del provvedimento risultava sorretta da un sostrato fattuale composito: le interferenze nella vita privata della moglie, i continui tentativi di contatto finalizzati alla riconciliazione, le frasi minacciose e i file audio dai quali emergeva un atteggiamento intimidatorio idoneo a ingenerare stato di timore nella vittima. Il Collegio ha così ritenuto il quadro ampiamente sufficiente a sorreggere l’apprezzamento della Questura, anche alla luce del fatto che il ricorrente non contestava le circostanze ma ne tentava una rilettura svalutativa.

Quanto alla mancata audizione, il Tribunale ha precisato che le norme sulla partecipazione procedimentale non configurano un diritto assoluto all’audizione preventiva, spettando all’amministrazione la valutazione della relativa opportunità. Nel caso di specie la garanzia era stata assicurata tramite la comunicazione di avvio e l’accesso agli atti; in ogni caso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, non emergevano circostanze che l’amministrazione avrebbe potuto acquisire e che sarebbero state decisive per ribaltare l’esito valutativo.

In relazione al preteso difetto istruttorio, la Corte ha osservato che il ricorrente avrebbe dovuto non solo contestare gli addebiti ma anche screditare le testimonianze e gli accertamenti investigativi assunti, onere non assolto. Quanto, infine, alla non attualità delle condotte, il lasso temporale intercorrente tra l’istanza e l’adozione del provvedimento risultava fisiologicamente assorbito dalle esigenze istruttorie e di contraddittorio, senza che potesse ritenersi cessato il pericolo. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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