Revoca accoglienza: il reddito oltre l’assegno sociale deve essere stabile e duraturo (TAR Liguria n. 446 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza disposta ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 142/2015 per il superamento del limite reddituale richiede che la capacità economica del richiedente protezione internazionale abbia carattere stabile e duraturo, e che si riferisca a un arco temporale minimo di un anno, rapportato alle condizioni attuali dello straniero. Il mero superamento del tetto, accertato per un singolo anno d’imposta, non integra il presupposto legittimante la revoca, difettando la prova della continuità del reddito nel tempo. L’accertamento va condotto alla luce del principio di proporzionalità che governa la materia secondo la normativa eurounitaria.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario richiedente asilo, era ospitato presso un Centro di accoglienza e, nel corso del 2024, aveva svolto attività lavorativa per alcuni mesi, percependo redditi superiori all’importo annuo dell’assegno sociale. Con il provvedimento impugnato, la Prefettura aveva disposto la revoca delle misure di accoglienza, contestando il superamento del limite reddituale. Il ricorrente aveva censurato l’atto, deducendo che tale capacità reddituale non aveva avuto continuità nell’anno successivo, non avendo percepito redditi nel 2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla violazione degli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n. 142/2015 e sul difetto di istruttoria per la mancata valutazione dell’assenza di continuità reddituale. La normativa eurounitaria di riferimento, costituita dalla Direttiva 2013/33/UE, impone di valutare la proporzionalità della revoca alla luce dei mezzi economici effettivamente conseguiti dallo straniero.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata dalle pronunce CGUE 1.8.2022, C-422/21 e CGUE 12.11.2019, C-233/18, ha precisato che la revoca non può fondarsi sul mero dato del superamento del limite, ma richiede che i mezzi economici siano sufficienti a garantire il sostentamento in modo stabile e perdurante. Il Consiglio di Stato ha ulteriormente specificato che tali risorse devono avere natura stabile e duratura, riferita ad un arco minimo di un anno e alle condizioni attuali del richiedente.
Nel caso di specie, il superamento del tetto reddituale risultava accertato esclusivamente per l’anno 2024, mentre per il 2025 il ricorrente aveva dichiarato di non aver percepito redditi, senza che emergessero elementi contrari. Ne consegue che la revoca è stata disposta in assenza del presupposto della stabilità dell’incremento reddituale, non essendo dimostrata la continuità della capacità economica richiesta dalla normativa.
Il collegio ha quindi accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato e riconoscendo alla Prefettura il potere di rideterminarsi in caso di futuri e comprovati sforamenti reddituali. La particolarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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