Il silenzio nella VIA dei progetti PNRR-PNIEC è illegittimo (TAR Puglia n. 986 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) hanno natura perentoria ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. L’inerzia della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, che non si esprime nei termini di cui all’art. 25, comma 2-bis, del TUA, integra un’ipotesi di silenzio-inadempimento illegittimo, ex art. 2 della l. n. 241/1990. Le disfunzioni organizzative interne all’Amministrazione o l’eccessivo carico di lavoro non possono essere addotti come motivi che ostano alla conclusione tempestiva del procedimento; la disciplina sui “progetti prioritari” (d.l. n. 153/2024, conv. dalla l. n. 191/2024) non incide sul rispetto dei termini per i progetti PNRR. Il concerto con il Ministero della cultura si inserisce in una fase successiva all’espressione della Commissione, sicché la sua mancata acquisizione non giustifica la stasi anteriore.
Il Fatto
La società ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC sull’istanza di VIA presentata l’11 aprile 2023 per un impianto eolico di potenza complessiva di 37,2 MW, con opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale. Il progetto, ricompreso tra quelli strategici per l’attuazione del PNRR e del PNIEC, ha visto il succedersi di due fasi di consultazione pubblica e di una richiesta di integrazioni documentali, senza che la Commissione si sia mai pronunciata, nonostante la diffida a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori, richiamando la propria giurisprudenza e l’art. 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, che consente deroghe solo per dichiarazione espressa di successive leggi, garantendo il rispetto del diritto europeo. La circostanza che la disciplina sui “progetti prioritari”, introdotta dal d.l. n. 153/2024, non pregiudichi “il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR” conferma il carattere cogente della scansione procedimentale.
Quanto all’eventuale rilievo dell’arretrato accumulato dagli uffici, il Tribunale ha citato il principio espresso da Cons. Stato n. 9791/2024, per cui non possono essere addotti tra i motivi che ostano alla conclusione tempestiva del procedimento eventuali disfunzioni organizzative interne, potendo assumere rilievo solo come eventuale esimente di responsabilità personale del funzionario o del dirigente. L’art. 10-bis, ultimo periodo, della l. n. 241/1990 è stato richiamato in chiave analogica.
Ricostruita la scansione normativa dell’art. 25, comma 2-bis, del TUA — espressione della Commissione entro 30 giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro 130 giorni dalla pubblicazione, cui segue nei successivi 30 giorni l’adozione del provvedimento da parte del direttore generale del MASE, previo concerto con il MIC — il Collegio ha evidenziato che la mancata determinazione della Commissione costituisce l’atto presupposto dell’intero iter e che il concerto ministeriale si colloca in una fase successiva alla stasi censurata.
Dalla documentazione in atti è emerso che l’istanza risale all’11 aprile 2023 e che la seconda consultazione pubblica si è conclusa il 3 settembre 2024, con termini ampiamente decorsi senza alcuna espressione della Commissione. Il Tribunale ha quindi accertato l’illegittimità del silenzio, ordinando all’Amministrazione di provvedere e fissando un termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione per la predisposizione dello schema di provvedimento, senza vincolo di contenuto.
Nota della Redazione
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