La responsabilità disciplinare militare prescinde dalla tenuità dell’illecito penale (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 429 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di tenuità del fatto espressa dall’Autorità giudiziaria penale non si riflette automaticamente nel procedimento disciplinare militare, avente oggetto differente e caratterizzato da una valutazione etico-deontologica della condotta dell’incolpato, che può essere più rigorosa di quella penale. La detenzione incontrollata di munizionamento da guerra e la cessione a terzi di beni dell’Amministrazione militare costituiscono violazioni gravi e attuali dei doveri di fedeltà, del senso di responsabilità e dell’obbligo di custodia dei materiali, legittimando l’irrogazione della sanzione della consegna di rigore. L’Amministrazione militare può discostarsi dal parere della Commissione di disciplina purché le ragioni del dissenso siano desumibili dalla motivazione complessiva del provvedimento sanzionatorio.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei Carabinieri veniva sottoposto a procedimento disciplinare per due addebiti: la cessione a terzi di un capo di vestiario militare in dotazione, donato a una persona estranea all’Amministrazione con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale, e la detenzione non autorizzata di 59 colpi di munizionamento calibro 9 x 19 in eccedenza rispetto alla dotazione ordinaria, consegnatigli al termine di un’esercitazione militare svoltasi oltre cinque anni prima.
All’esito del procedimento, l’Amministrazione militare irrogava la sanzione della consegna di rigore di sei giorni, successivamente confermata dal rigetto del ricorso gerarchico. Il militare impugnava entrambi i provvedimenti dinanzi al TAR, deducendo la sproporzione della sanzione, la scarsa gravità delle condotte e l’illegittimo dissenso dal parere della Commissione di disciplina.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo le condotte correttamente sussunte nelle fattispecie disciplinari di cui al d.P.R. n. 90/2010 e al Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri. La cessione di beni dell’Amministrazione e la detenzione incontrollata di munizionamento da guerra integrano, ad avviso del Collegio, violazioni gravi e attuali dei doveri di fedeltà, del senso di responsabilità e dell’obbligo di custodia dei materiali, giustificando pienamente il ricorso alla sanzione della consegna di rigore ai sensi dell’art. 1362 del D.lgs. n. 66/2010, risultando la misura dei sei giorni congrua e proporzionata.
Quanto al primo addebito, il Tribunale ha escluso ogni automatismo tra l’eventuale valutazione di tenuità dell’illecito in sede penale e l’esito del procedimento disciplinare. Il giudizio disciplinare, specialmente nell’ambito militare ove lealtà e affidabilità devono essere massime, è connotato da una valutazione etico-deontologica della condotta che può condurre a esiti più rigorosi rispetto a quelli penali.
In relazione alla detenzione delle munizioni, il Collegio ha chiarito che la circostanza che i colpi fossero stati consegnati al termine di un’esercitazione non integra alcuna esimente: non trattandosi di beni ordinariamente detenibili, le munizioni avrebbero dovuto essere riconsegnate al competente ufficio, dovendosi escludere che potessero essere trattenute e conservate.
Il TAR ha inoltre respinto il motivo concernente il dissenso dal parere della Commissione di disciplina, rilevando che le ragioni dell’autonoma valutazione dell’Amministrazione, che ha condotto all’irrogazione della sanzione, sono ampiamente desumibili dalla motivazione complessiva dei provvedimenti impugnati, la quale evidenzia gli elementi differenziali e aggiuntivi veicolati dal provvedimento sanzionatorio. Infine, il Tribunale ha dichiarato il motivo sulla sproporzione della sanzione inammissibile in quanto volto a sindacare il merito di una valutazione ampiamente discrezionale e motivata, oltre che meramente ripetitivo dei precedenti motivi.
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Nota della Redazione
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