Ammortamento beni strumentali: no alla deduzione sulla sola strumentalità (Cass. civ. Sez. V n. 7696 del 23.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deduzione delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali all’esercizio dell’impresa non può essere riconosciuta sulla sola base dell’astratta strumentalità del bene all’attività aziendale. Il regime degli ammortamenti è vincolato alle inderogabili regole civilistiche di redazione del bilancio, operanti anche a fini fiscali in difetto di disposizioni specifiche di segno contrario, e ai rigorosi parametri quantitativi e temporali dell’art. 102, comma 2, del TUIR. Le quote devono rapportarsi in modo tendenzialmente uniforme alla durata normale di utilizzazione del bene e non possono variare tra le annualità senza adeguata esposizione della giustificazione economica nella nota integrativa. L’adozione di un regime di ammortamento diverso da quello prescritto implica una deduzione non consentita e altera indebitamente la base imponibile.

Il Fatto

A seguito di un processo verbale di constatazione, l’Amministrazione finanziaria contestava a una società costi indebitamente dedotti per gli anni d’imposta 2009 e 2010, a titolo di ammortamento impianti e brevetti non di competenza. Venivano notificati due avvisi di accertamento con ripresa a tassazione di maggiori redditi a fini Irap e Ires, oltre interessi e sanzioni. Gli avvisi erano annullati dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa.

Il successivo appello erariale era respinto: i giudici regionali ritenevano che i costi per ammortamento impianti riguardassero lavori effettuati in economia, come tali deducibili, e che la voce brevetti corrispondesse a costi supportati per l’acquisizione di beni e servizi, con conseguente capitalizzazione nell’attivo patrimoniale. L’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; il fallimento della società restava intimato.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denunziava violazione e falsa applicazione dell’art. 102, comma 1, del TUIR. Secondo la ricorrente, la C.T.R. avrebbe errato nel consentire la deducibilità delle quote sulla sola base della strumentalità dei beni all’attività aziendale, senza verificare l’effettiva utilizzazione in funzione direttamente strumentale nell’esercizio dell’impresa, e senza che la società avesse indicato analiticamente i costi a bilancio.

La Corte richiama i principi che presidiano la materia, alla luce dei propri indirizzi (Cass. n. 3618/2020; Cass. n. 20680/2015; Cass. n. 22016/2014). La deduzione delle quote di ammortamento deve avvenire in base alle inderogabili regole civilistiche di redazione del bilancio, operanti anche a fini fiscali in difetto di disposizioni specifiche di segno contrario.

Il contribuente non può procedere discrezionalmente alla determinazione delle quote: in forza dell’art. 2426, primo comma, n. 2, cod. civ., l’ammortamento va improntato al criterio di sistematicità e le quote, rapportate in modo tendenzialmente uniforme alla durata normale di utilizzazione, non possono variare tra le annualità in assenza di adeguata esposizione della relativa giustificazione economica nella nota integrativa.

Sul piano fiscale, l’art. 102, comma 2, del TUIR non rimette la gestione degli ammortamenti alla discrezionalità del contribuente, né deroga al principio esposto, ma la vincola a rigorosi parametri quantitativi, temporali e di bilancio, anche sotto il profilo della competenza di cui all’art. 109. La relativa disciplina è diretta a garantire la corretta rappresentazione del reddito d’impresa e la autonomia delle obbligazioni tributarie di ciascun periodo d’imposta.

La sentenza impugnata si è discostata da tali principi, essendosi limitata a rilevare la mera strumentalità dei beni senza indagare in punto al rispetto, da parte del contribuente, dei requisiti prescritti. I giudici d’appello hanno inoltre omesso di applicare la regola dell’art. 102, comma 2, del TUIR, che ammette la deduzione in misura non superiore a quella risultante dai coefficienti ministeriali (nella specie, d.m. 31 dicembre 1988). Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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