Esenzione Irpef vittime del dovere su tutti i trattamenti pensionistici (Cass. civ. Sez. V n. 7694 del 23.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’estensione alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati dell’esenzione dall’Irpef sui trattamenti pensionistici, operata dall’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 mediante il rinvio all’art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004, ha effetti dall’1.01.2017. La lettera della disposizione richiama tutti i trattamenti pensionistici spettanti ai destinatari, senza imporre alcuna correlazione tra la pensione e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status. L’esenzione non è dunque limitata alle sole pensioni privilegiate dirette o di reversibilità sorte dall’evento lesivo. La natura agevolativa della norma non giustifica un’interpretazione restrittiva, poiché non si versa in ipotesi di interpretazione estensiva o di applicazione analogica, ma di piana lettura del dato letterale. Il beneficio compete anche in assenza di prova, a carico del contribuente, della natura privilegiata del trattamento goduto.

Il Fatto

Il contribuente, riconosciuto soggetto equiparato alle vittime del dovere ai sensi dell’art. 1, comma 564, della l. n. 266/2005 per infermità contratta nel servizio svolto quale comandante della polizia municipale, invocava l’equiparazione legislativa alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo disposta dall’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016. Chiedeva quindi il rimborso della maggior Irpef trattenuta sulla propria pensione per l’anno 2018.

Notificato il diniego espresso, la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione; l’INPS resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale adesivo.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’ambito oggettivo dell’esenzione Irpef estesa alle vittime del dovere. I giudici di merito avevano ritenuto che il beneficio operasse per la pensione goduta dal soggetto riconosciuto vittima del dovere a prescindere dalla correlazione con l’evento, configurandolo come beneficio di natura esclusivamente soggettiva. L’Agenzia e l’INPS sostenevano invece che l’agevolazione spettasse solo alle pensioni attribuite in conseguenza dell’evento che aveva dato luogo al riconoscimento dello status, ossia alle sole pensioni di privilegio, invocando l’interpretazione letterale, quella sistematica e il divieto di interpretazione estensiva delle norme agevolative.

La Corte muove dal dato testuale. L’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 estende i benefici ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti. Poiché né la l. n. 466/1980 né la l. n. 302/1990 né l’art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266/2005 prevedono trattamenti pensionistici, regolando essi la nozione di vittima del dovere e altri istituti, i richiami normativi valgono a delimitare l’ambito dei destinatari e non quello dei trattamenti beneficiati. La norma richiama tutti i trattamenti pensionistici senza indicare alcuna necessaria correlazione con l’evento.

Nessun argomento contrario si ricava dalle disposizioni che regolano i benefici estesi e, in particolare, dall’art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004, che esenta dall’Irpef la pensione maturata ai sensi del comma 1. Neppure il comma 1, nel testo novellato dall’art. 1, commi 794 e 795, della l. n. 296/2006, collega l’aumento figurativo dell’anzianità contributiva all’evento lesivo. La Corte considera la questione di piana lettura e non di interpretazione estensiva o analogica, escludendo la validità del richiamo al divieto invocato dall’ufficio.

Quanto all’argomento sistematico, la Corte rileva che la lettura accolta non attribuisce alle vittime del dovere un vantaggio superiore a quello delle vittime del terrorismo, poiché l’esenzione, anche per queste ultime, concerne il trattamento pensionistico in quanto tale. Il percorso è confermato dalla prassi: la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 453/E del 01.12.2008, richiamando la direttiva della Presidenza del Consiglio del 27.07.2007, ha riconosciuto il beneficio sull’intero trattamento e su tutti i trattamenti goduti. La ratio legis della l. n. 206/2004 è quella di garantire alle vittime strumenti di tutela e sostegno non meramente simbolici.

La Corte dà continuità ai recenti arresti resi all’esito di udienza pubblica (Cass. 29.05.2024, nn. 15023, 15056, 15115, 15121) e alle pronunce sulla decorrenza dei benefici fiscali dall’1.01.2017 (Cass. 11.07.2023, n. 19789; Cass. 25.10.2023, n. 29549; Cass. 05.10.2023, n. 28051), nonché alla giurisprudenza che esige misura analoga del beneficio esteso (Cass., Sez. U., 27.03.2017, n. 7761) e a Cass. 16.11.2016, n. 23300 sulla natura del diritto della vittima del dovere. Respinti il ricorso principale e quello incidentale, la Corte liquida le spese in favore del contribuente con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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