Il giudice tributario deve rideterminare la rendita catastale senza rinvio all’Ufficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 3067 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, diretto a una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’Ufficio. Ne consegue che, ove il giudice tributario ritenga l’avviso di accertamento invalido per motivi di carattere sostanziale e non meramente formale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. È pertanto nulla la sentenza che, invece di provvedere direttamente, demandi all’Ufficio la rideterminazione della rendita catastale.
Il Fatto
La società contribuente impugnava gli avvisi di classamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rettificato in aumento le rendite catastali proposte relativamente a sei aerogeneratori di sua proprietà, includendo nel valore fondiario la componente torre dell’aerogeneratore.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso; in sede di appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, conformandosi al dictum della Cassazione sulla esenzione della torre eolica, rigettava parzialmente l’appello erariale, ma demandava all’Ufficio la rideterminazione della rendita. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il primo motivo, relativo alla dedotta motivazione apparente, ritenendo che la sentenza impugnata avesse adeguatamente esplicitato la ratio decidendi, rendendo possibile il controllo del percorso logico-giuridico seguito.
Il secondo motivo, riguardante la violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, è stato reputato inammissibile e non cogliere la ratio decidendi. La Corte ha precisato che detta norma, introdotta dalla legge n. 130/2022, ha natura sostanziale e non processuale, sicché si applica ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022, mentre il giudizio di primo grado era stato instaurato nel giugno 2021.
La Corte ha, invece, accolto il terzo motivo, rilevando che il giudice tributario, avendo riscontrato non un vizio formale bensì un’erronea applicazione della regula iuris sulla determinazione del valore catastale della torre eolica, avrebbe dovuto ricondurre a diritto l’operata liquidazione, accertando direttamente il corretto valore della rendita catastale.
Ha quindi errato la Corte di giustizia tributaria di secondo grado nel rinvio all’Ufficio, invece di provvedere nel merito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cui è demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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