Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta elettronica docenti (TAR Campania n. 1690 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, legittima l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo può nominare sin da ora il commissario ad acta e fissare l’astreinte entro il limite massimo del 10% dell’importo dovuto, secondo i criteri della non manifesta iniquità.
Il Fatto
Con ricorso notificato e depositato il 27 novembre 2025, un’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro. Il titolo ottemperando ha accertato il diritto della ricorrente, in relazione ai contratti a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per quattro annualità.
Il titolo, passato in giudicato per mancata impugnazione, è stato notificato all’amministrazione in data 13 giugno 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di stile, senza allegare prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il testo dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che alla lett. c) contempla l’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il Tribunale verifica anzitutto il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. Accerta poi che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il ricorso è fondato. Va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La prova dell’adempimento dovrà essere depositata esclusivamente mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t..
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari entro ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
È accolta altresì la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato. Quale dies a quo si assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, richiamandosi sul punto l’Adunanza Plenaria n. 8/2021. Il limite massimo è fissato nella somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto, secondo il criterio della non manifesta iniquità, in linea con l’Adunanza Plenaria n. 7/2019. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con riduzione del 50% trattandosi di ricorso seriale.
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Nota della Redazione
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