Esclusione dal concorso vigili del fuoco per certificato agonistico irregolare (Cons. Stato n. 5616 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico il bando che subordina l’ammissione alla prova di idoneità alla presentazione di un certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica configura un requisito essenziale, la cui mancanza determina in modo vincolato l’esclusione del candidato. L’Amministrazione non dispone di alcun margine discrezionale, né può supplire all’omessa produzione valutando le ragioni soggettive addotte dal candidato. Le giustificazioni fondate su un asserito esonero, su un impedimento temporaneo o su una patologia in atto sono ininfluenti, se non comunicate all’Amministrazione e comunque estranee alle ragioni dell’esclusione.

Il Fatto

Il candidato ha impugnato davanti al TAR Lazio la propria esclusione dalla procedura speciale di reclutamento indetta per la copertura di posti di vigile del fuoco, riservata al personale volontario. L’Amministrazione aveva disposto l’esclusione perché il candidato, all’atto della prova fisica, era risultato sprovvisto di un valido certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica. Il certificato trasmesso successivamente via e-mail era scaduto da oltre 45 giorni.

Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando che l’infortunio in servizio non era provato e che l’assunto del tempestivo avviso alla Commissione era smentito dal verbale, non impugnato con querela di falso. Il candidato ha proposto appello, deducendo l’esonero dalla certificazione, la regolarizzazione intervenuta e profili di discriminazione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla lettura dell’art. 8 del bando, che impone ai candidati di presentarsi muniti di certificato di idoneità agonistica rilasciato da uno degli enti indicati, in data non antecedente a 45 giorni dall’accertamento, e che sanziona la mancata presentazione con la non ammissione all’accertamento e la conseguente esclusione.

Su questa base il Collegio rileva che è pacifico che l’appellante si sia presentato privo del certificato, «il che ne ha determinato in maniera vincolata l’esclusione». La norma del bando, non impugnata, non lascia all’Amministrazione alcun potere valutativo alternativo.

La tesi dell’esonero — fondata sull’essersi presentato alle prove al solo fine di osservarne lo svolgimento, essendo infortunato in servizio — è respinta. Il candidato non ha fornito alcuna comunicazione precedente o contestuale all’Amministrazione, né ha allegato la riconducibilità della patologia a motivazioni di servizio. Le supposizioni sull’esonero restano confinate alla sfera soggettiva dell’agente e sono ininfluenti sul procedimento.

Il verbale n. 6 del 16 giugno 2022, assistito da fede privilegiata e mai impugnato con querela di falso, attesta che il candidato era privo del certificato e che quello inviato risultava scaduto. L’assenza è perdurata anche dopo il soccorso istruttorio, perché il certificato prodotto era comunque non conforme al bando. Il richiamo alla validità annuale dei certificati contenuto nel d.m. n. 166/2019 è giudicato inconferente rispetto al diverso requisito dei 45 giorni.

Il Collegio esclude rilievo alle ulteriori circostanze, ritenute estranee alle ragioni dell’esclusione, e giudica sfornito di prova l’assunto del tempestivo accesso medico, perché il certificato era privo di riferimento orario e trasmesso solo dopo l’esclusione. La ricostruzione fattuale indimostrata rende manifestamente infondate le censure di violazione della normativa nazionale e comunitaria. L’appello è respinto, con spese compensate per la particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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