Parere tardivo della Soprintendenza non vincolante e obbligo di motivazione autonoma (Cons. Stato n. 6290 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere tardivo reso dalla Soprintendenza oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 non determina la formazione del silenzio-assenso tra amministrazioni ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, né comporta l’inefficacia dell’atto. Il decorso del termine produce soltanto la perdita del carattere vincolante del parere, che resta valido come contributo istruttorio che l’amministrazione procedente deve valutare autonomamente. Ne consegue che la Regione, ove intenda confermare il diniego di autorizzazione paesaggistica, è tenuta a svolgere una valutazione autonoma e a motivare in modo puntuale le ragioni di incompatibilità, senza limitarsi a recepire il parere della Soprintendenza. Non integra tale obbligo il generico richiamo alla proposta regionale, che attiene alla sola conformità urbanistico-paesaggistica al PTPR.
Il Fatto
Due società hanno presentato al Comune un progetto per la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale e turistico-ricettiva, articolato su tre piani e comprensivo di impianti fotovoltaici e solari. L’area interessata risulta vincolata per la vicinanza al fiume Aniene e per le previsioni del piano territoriale paesaggistico regionale. La società ha quindi chiesto anche l’autorizzazione paesaggistica.
La Regione ha trasmesso alla Soprintendenza la documentazione progettuale con una relazione tecnica orientata al diniego. La Soprintendenza ha reso un parere negativo oltre il termine di quarantacinque giorni e la Regione ha adottato il provvedimento finale di diniego. Le società hanno impugnato gli atti davanti al TAR Lazio, che ha accolto il ricorso per difetto di motivazione del provvedimento regionale e ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per motivi aggiunti. Le società hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta due questioni. La prima riguarda la qualificazione della nota regionale recante la relazione tecnica e la proposta di provvedimento. La parte appellante sostiene che tale atto abbia natura provvedimentale e autoritativa e che il TAR abbia errato nel dichiarare inammissibili i motivi aggiunti. Il Collegio osserva che è la stessa disposizione a qualificare espressamente l’atto inviato alla Soprintendenza come proposta, alla quale viene allegata la relazione tecnica. L’atto ha quindi la medesima natura endoprocedimentale della proposta cui afferisce.
Quanto alla prospettata persistente efficacia dell’atto, il Consiglio rileva che la nuova determinazione regionale ha ripercorso l’istruttoria e ha compiuto una rivalutazione ex novo di tutti gli elementi procedimentali, richiamando l’applicabilità dell’art. 36, comma 6, del PTPR e l’inoperatività dei commi 8 e 12, con specifica esplicazione delle ragioni di rigetto delle osservazioni. Il primo motivo è quindi infondato.
Con il secondo motivo le società contestano i vizi della nota regionale, sostenendo che l’area non sarebbe incontaminata ma pienamente urbanizzata. Il Collegio osserva che, in base alla Tav. B del Piano, l’area ricade in parte nella fascia di rispetto del fiume Aniene, tutelata ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, e in parte nella fascia di rispetto di un bene archeologico, tutelata ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c).
Il comma 6 dell’art. 36 delle N.T.A. del P.T.P.R. prescrive, nella fascia di 150 metri, il mantenimento dell’integrità, dell’inedificabilità e della conservazione dello stato dei luoghi, con la sola eccezione delle opere idrauliche e di bonifica di cui al comma 17. Ne deriva che alcuna valutazione discrezionale residua in capo all’amministrazione. La deroga di cui al comma 12 non è applicabile, perché riferita a futuri strumenti urbanistici e loro varianti. La deroga del comma 8 richiede aree edificate contigue in zone delimitate da strumenti urbanistici approvati alla data di adozione del PTP, mentre il PRG comunale è successivo.
Infine, il Collegio esclude la disparità di trattamento: gli eventuali provvedimenti autorizzativi rilasciati in passato ad altri soggetti nella fascia di rispetto sarebbero comunque illegittimi, perché contrastanti con l’art. 36, comma 6, delle N.T.A., e non possono costituire parametro di legittimità dei provvedimenti che hanno negato l’intervento in esame. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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