Annotazione ANAC e risoluzione: nessuna pregiudizialità nel giudizio civile (TAR Lazio n. 7994 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto tra il giudizio civile avente ad oggetto la risoluzione contrattuale e il giudizio amministrativo sul provvedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici non è riconducibile a un’ipotesi di pregiudizialità tecnica: l’accertamento della validità dei due atti dipende da presupposti e paradigmi istruttori diversi e risponde a finalità diverse, sicché ogni successiva statuizione del giudice civile non incide sulla legittimità dell’originaria annotazione, ma impone all’ANAC di aggiornarla o rimuoverla con effetti ex nunc. Nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l’utilità della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento. La manifesta infondatezza, che impone l’archiviazione della segnalazione, ricorre solo allorché sia ictu oculi rilevabile un uso abnorme del potere di risoluzione contrattuale ovvero in presenza di prove pronte e liquide idonee a dimostrare con immediatezza che l’inadempimento non è imputabile all’operatore economico.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’ANAC aveva disposto l’annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici della notizia concernente la risoluzione contrattuale disposta dalla stazione appaltante in relazione a un accordo quadro per la fornitura di trasformatori, rientrante nell’ambito di una misura PNRR. La risoluzione era stata adottata a seguito della dichiarazione dell’operatore economico di non poter rispettare i termini di consegna previsti contrattualmente. La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 80 e 213 del d.lgs. n. 50/2016, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l’assenza dei presupposti per l’annotazione, insistendo per l’archiviazione della segnalazione, e chiedeva in subordine la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., in attesa della definizione del contenzioso civile instaurato avverso la risoluzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l’istanza di sospensione, richiamando il principio per cui tra il giudizio civile sulla risoluzione contrattuale e quello amministrativo sull’annotazione non sussiste pregiudizialità tecnica: la legittimità dell’annotazione va valutata sulla base dei presupposti propri del potere esercitato dall’ANAC, restando impregiudicate le valutazioni demandate al giudice civile, mentre l’eventuale accoglimento della domanda di risoluzione comporterebbe unicamente l’obbligo dell’Autorità di aggiornare o rimuovere l’annotazione con effetti ex nunc.
Nel merito, il Collegio ha ricordato che l’ANAC, nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, non è chiamata a sindacare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che esula dal corretto esercizio del potere, ma è tenuta a verificare la non manifesta infondatezza della notizia segnalata e la sua utilità rispetto alle finalità del Casellario. Tale verifica ha carattere inevitabilmente sommario e si sostanzia nell’escludere l’inserimento di notizie manifestamente infondate, ovvero caratterizzate da un uso abnorme del potere di risoluzione o da prove pronte e liquide dell’insussistenza dell’inadempimento.
Nella specie, il Collegio ha ritenuto che le circostanze dedotte dalla ricorrente — concernenti la spettanza del potere di risoluzione, la decorrenza dei termini di consegna, l’essenzialità degli stessi e la legittimità della risoluzione — appartengano allo spazio di valutazione proprio del giudice ordinario investito della controversia tra le parti contrattuali, non essendo emersi elementi idonei a dimostrare con evidenza immediata la palese insussistenza dell’inadempimento o la manifesta illegittimità della risoluzione.
Il Tribunale ha pertanto rigettato il ricorso, con compensazione delle spese processuali avuto riguardo alla peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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