Accesso agli atti, la condanna alle spese sopravvive alla cessazione della materia del contendere (TAR Sardegna n. 923 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, rendendo inutile una pronuncia nel merito. Tale esito, tuttavia, non preclude la condanna alle spese di lite dell’Amministrazione soccombente in senso sostanziale, allorché il riscontro all’istanza di accesso sia intervenuto solo dopo la notifica del ricorso e a fronte di reiterati solleciti. In tal caso, la condanna alle spese, liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, costituisce diretta conseguenza dell’inottemperanza dell’Amministrazione ai propri obblighi procedimentali, che ha reso necessario il ricorso giurisdizionale.
Il Fatto
Il ricorrente presentava al Comune di Sestu un’istanza di accesso agli atti relativa a un’ordinanza di demolizione di un manufatto edificato su un terreno confinante con il proprio. L’Amministrazione rimaneva inerte, nonostante ripetuti solleciti e la richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi del Segretario generale. Decorso il termine di cui all’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, si formava il silenzio-rigetto e il cittadino proponeva ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per ottenere l’annullamento del silenzio e l’esibizione della documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale osserva che la pretesa azionata dal ricorrente è stata interamente soddisfatta nel corso del giudizio: il giorno successivo alla notifica del ricorso, il Comune ha nominato un commissario ad acta che ha dato riscontro all’istanza nella stessa giornata. L’intervenuto adempimento determina il venir meno dell’interesse a una pronuncia di merito, con conseguente cessazione della materia del contendere, come richiesto dallo stesso ricorrente.
Il tema della regolazione delle spese di lite viene risolto sulla base della soccombenza virtuale. Il Collegio rileva che l’Amministrazione ha riscontrato l’istanza solo dopo l’instaurazione del contenzioso, nonostante i numerosi solleciti e la richiesta di intervento sostitutivo. La condotta dell’Amministrazione ha quindi reso necessario il ricorso, configurandosi come causa esclusiva del contenzioso: la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non può trasformare l’esito in una vittoria dell’Amministrazione.
La condanna alle spese, liquidate in misura forfettaria oltre agli accessori di legge, è pertanto posta a carico del Comune, che ha dato causa al giudizio con il proprio contegno. La compensazione delle spese, pur invocata dal commissario ad acta, non è stata disposta, in quanto l’inerzia serbata fino alla notifica del ricorso rendeva evidente la necessità della tutela giurisdizionale per ottenere il bene della vita richiesto.
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Nota della Redazione
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