Dichiarazione sostitutiva sufficiente per punteggio flotta, no allegazione documentale (TAR Lombardia n. 674 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La lex specialis di gara che, per l’attribuzione di un punteggio premiale relativo alla disponibilità della flotta, richieda una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 recante “evidenza” del titolo di possesso o di disponibilità non impone al concorrente l’immediata allegazione dei documenti comprovanti (libretti di immatricolazione o contratti). Il termine “evidenza” attiene al contenuto dichiarativo, non alla prova documentale. La stazione appaltante conserva il potere-dovere di verificare successivamente la veridicità di quanto dichiarato, anche ai sensi dell’art. 99 del d.lgs. n. 36/2023. L’interpretazione delle clausole attributive di punteggio va orientata al principio del risultato e alla prevalenza della sostanza sulla forma.
Il Fatto
Una società operante nel settore elicotteristico ha partecipato alla procedura indetta da una stazione appaltante privata per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di wet lease di elicotteri per vigilanza aerea, leak detection e lidar sulla rete di metanodotti, per un valore stimato di euro 25.042.200,00. All’esito della valutazione tecnica risultava prima in graduatoria l’offerta del raggruppamento aggiudicatario con 80,35 punti, seguita dalla ricorrente con 72,70.
La ricorrente impugnava l’aggiudicazione dolendosi che le fosse stato attribuito zero punti sul criterio premiale della “Flotta di elicotteri”, perché la stazione appaltante riteneva necessaria la produzione del libretto di immatricolazione insieme alla dichiarazione. Proponeva quindi ricorso per l’annullamento, l’inefficacia del contratto e il subentro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’art. 2.6 dell’Annex Tecnico, che richiede una dichiarazione su carta intestata ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 recante “evidenza” del titolo di possesso o disponibilità per ciascun velivolo, con indicazione di marca, modello, targa e caratteristiche. La clausola precisa che la mancata compilazione della tabella comporta punteggio pari a zero e che l’immediata allegazione documentale non è contemplata.
Sul piano letterale, ad avviso del Collegio, il termine “evidenza” è espressione aspecifica che non può essere letta come imposizione di una prova documentale aggiuntiva. Ciò che il concorrente deve indicare è se i velivoli siano di proprietà o in disponibilità per forza di un titolo contrattuale, valendo come impegno vincolante a garantire la prestazione.
La scelta dichiarativa è coerente con la funzione di semplificazione degli oneri di allegazione e di accelerazione delle valutazioni commissioniali. Il Collegio aggiunge che l’obbligo di autocertificare l’insussistenza di vincoli all’uso previsto non elimina l’esigenza di verifica, ma ne sposta il momento in fase successiva. La stazione appaltante può chiedere in qualsiasi momento i documenti complementari per comprovare le dichiarazioni relative agli elementi dell’offerta (richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 10577 del 2022).
La lettura trova conferma sistematica nel confronto con l’art. 2.7 dell’Annex Tecnico, che per il “Team di Piloti” prevede invece un esplicito obbligo di allegazione. Un’interpretazione contraria condurrebbe a esiti sproporzionati, pretendendo la prova documentale per un requisito premiale e non per i requisiti minimi di partecipazione. Il Collegio valorizza infine il principio del risultato e della fiducia di cui al d.lgs. n. 36/2023, che impone di preferire la sostanza sulla forma (richiamate Cons. Stato, Sez. III, n. 9812 del 2023; Sez. V, n. 1924 del 2024).
Il ricorso è accolto: annullata l’aggiudicazione, con obbligo di riedizione parziale della gara per la riattribuzione tabellare del punteggio. Quanto agli effetti sul contratto, il Collegio applica l’art. 122 c.p.a., differendo e subordinando l’inefficacia all’esito delle operazioni rimesse alla stazione appaltante e a una nuova aggiudicazione favorevole, con salvezza delle prestazioni eseguite. La domanda di risarcimento è dichiarata improcedibile.
Nota della Redazione
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