Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 876 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è sorretto da titolo avente valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma funzione meramente satisfattiva: l’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale residuo e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, l’inottemperanza va dichiarata e può essere nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di retribuzione professionale per un determinato anno scolastico, una somma complessiva di euro 977,76 lordi, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo, oltre spese legali distratte al difensore antistatario. La sentenza era passata in giudicato e notificata all’Amministrazione.
Poiché l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore del patrono antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. La resistenza dell’Amministrazione non offre elementi utili a contestare l’an debeatur.
Il giudice chiarisce poi la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento: la dimensione esatta del credito scaturisce dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che i conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, in particolare per capitale residuo e interessi, dei quali va verificata misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
Il Collegio accerta quindi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo prima che possa avviarsi l’azione per il recupero coattivo.
Su queste basi il ricorso è accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori maturati, degli oneri di registrazione e delle spese, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti sopra precisati.
Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, provvedendo entro i successivi centoventi giorni a determinare l’importo dovuto e ad adottare gli atti necessari. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali, nulla è dovuto a titolo di compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, distratte a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
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Nota della Redazione
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