Annualità contributiva lavoratori spettacolo non compensabile tra anni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5336 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le annualità di contribuzione richieste per il sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali dei lavoratori dello spettacolo si perfezionano nel singolo anno in cui i contributi giornalieri sono versati. L’art. 2, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 182 del 1997 richiede un numero minimo di centoventi contributi giornalieri e non consente di compensare le eccedenze di un anno con le carenze di un altro. Un meccanismo di redistribuzione dei contributi tra anni diversi postula una previsione esplicita e una regolamentazione di dettaglio, come avviene nel settore agricolo. La specialità del lavoro dello spettacolo giustifica la maturazione dell’annualità con un numero di contributi inferiore all’anno solare, ma non recide il legame tra l’annualità contributiva e l’anno di versamento.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1203 del 2020, respingeva il gravame dell’INPS e confermava la pronuncia di primo grado. Il giudice di merito accertava il diritto del lavoratore, iscritto al fondo dei lavoratori dello spettacolo, a percepire la pensione di anzianità dal primo luglio 2012, condannando l’Istituto alla corresponsione della prestazione in un determinato importo lordo mensile per tredici mensilità.
Secondo la Corte territoriale, i contributi maturati in eccesso in un anno potevano essere valorizzati nell’anno successivo, all’interno del medesimo periodo di vigenza delle normative avvicendatesi. Il meccanismo era giustificato dalla brevità e discontinuità delle attività del settore. L’INPS ricorreva per cassazione denunciando la violazione della disciplina sulle annualità di contribuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente. La circostanza che l’eventuale accoglimento renda necessari ulteriori accertamenti di fatto non preclude l’esame nel merito. La censura si appunta sulla parte saliente della ratio decidendi e il meccanismo di redistribuzione dei contributi, su cui riposa la decisione impugnata, è effettivamente confutato nel suo nucleo argomentativo.
Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 182 del 1997 definisce a quali condizioni si considerino soddisfatte le annualità di contribuzione e indica il numero di contributi giornalieri necessari, differenziandolo per i tre gruppi di lavoratori dello spettacolo. Per la categoria cui appartiene il controricorrente la norma richiede centoventi contributi giornalieri, requisito già introdotto dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 503 del 1992, che aveva elevato l’originario ammontare di sessanta.
La Corte riconosce che il lavoratore dello spettacolo può maturare l’annualità con un numero di contributi inferiore all’anno solare, data la discontinuità del settore. Tuttavia la sentenza impugnata non disconosce il nesso tra contributi giornalieri e anno di versamento: nesso coerente con l’esigenza di raccordare la contribuzione al periodo in cui l’attività è svolta, immanente al sistema e avvalorato dall’avvicendarsi delle discipline di settore e dal limite di 312 contributi versabili nell’arco di un anno.
Il meccanismo di compensazione tra anni non è condivisibile. Il rilievo che la legge non lo vieti espressamente non è decisivo: un sistema così derogatorio postula una previsione esplicita e una regolamentazione di dettaglio. È la stessa legge, nel settore agricolo, a disciplinare ex professo la compensazione dei contributi e la valutazione delle eccedenze in un anno successivo, con presupposti tassativi. La specialità del lavoro dello spettacolo non impone di recidere ogni legame tra annualità di contribuzione e anno solare.
La Corte rileva infine le incongruenze della soluzione accolta in appello, che consentirebbe di valorizzare anni in cui nessuna attività è stata prestata e nessun contributo versato, con continue variazioni nella posizione del lavoratore. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché valuti anno per anno l’accreditamento dei contributi giornalieri necessari.
Nota della Redazione
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