La soppressione dell’ente risolve il contratto del direttore generale, senza successione nei rapporti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22464 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La soppressione dell’ente pubblico determina la risoluzione del contratto di direttore generale per impossibilità sopravvenuta della prestazione, atteso che tale incarico apicale presuppone necessariamente l’esistenza e la piena operatività dell’ente medesimo. Il rapporto non può sopravvivere ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001, poiché la funzione di direttore generale non è assimilabile ad altro incarico direttivo espletabile nella diversa organizzazione dell’amministrazione subentrante, nella quale risulta altresì già in carica altro direttore generale. Ne consegue la legittimità e la doverosità della revoca anticipata dell’incarico disposta in ragione della soppressione dell’ente.

Il Fatto

L’Agenzia per il Lavoro e l’Istruzione (ARLAS) aveva conferito alla ricorrente, propria funzionaria, l’incarico di direttore generale, revocandolo anticipatamente con decreto del 25/01/2016 a seguito della soppressione dell’Ente disposta dalla L.R. Campania n. 1/2016 e della conseguente decadenza automatica dell’organo.

La lavoratrice aveva contestato la legittimità della revoca, chiedendo il risarcimento del danno. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Napoli avevano rigettato le domande, ritenendo l’atto revocatorio legittimo e doveroso. La Corte territoriale aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., rilevando come la funzione dirigenziale fosse incompatibile con la soppressione dell’Ente, non rientrando tra i rapporti per i quali la legge regionale prevedeva il subentro della Regione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui la lavoratrice denunciava la violazione dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la successione della Regione nelle funzioni dell’ARLAS configurasse un trasferimento di attività con conseguente applicabilità della disciplina sulla successione nei rapporti di lavoro.

Il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, osservando che l’art. 1, comma 1, della L.R. Campania n. 1/2016 ha disposto la soppressione dell’ARLAS dalla data di entrata in vigore della legge, mentre il comma 2 ha stabilito che le funzioni di competenza dell’Ente fossero esercitate dalla struttura amministrativa della Giunta regionale. Lo statuto dell’Agenzia, approvato con L.R. n. 3/2011, qualificava il direttore generale come organo di gestione dell’Ente.

Richiamando un costante orientamento, la Corte ha affermato che l’incarico di direttore generale di un ente soppresso determina la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, citando i precedenti delle Sezioni nn. 2365/2004, 25517/2024, 29983/2024 e 33355/2024.

Quanto alla possibilità di sopravvivenza del rapporto ex art. 31 d.lgs. n. 165/2001, la Corte ha richiamato il principio enunciato da Cass. n. 11942/2025, secondo cui alla salvaguardia dei diritti del personale ceduto si affianca quello per cui la Pubblica Amministrazione non può adottare atti in contrasto con sopravvenuti interventi normativi o con un mutato assetto organizzativo, nel rispetto dell’art. 97 Cost. Tale principio vale a maggior ragione per la funzione di direttore generale, che necessariamente presuppone l’esistenza e la piena operatività dell’ente, non essendo assimilabile ad altro incarico direttivo espletabile nella diversa organizzazione dell’amministrazione subentrante, nella quale risulta già in carica altro direttore generale.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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