Concorso dirigenti scolastici, voto numerico e buste per la prova orale (TAR Lombardia n. 480 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso per titoli ed esami di reclutamento dei dirigenti scolastici, la Commissione esaminatrice non è tenuta a predisporre un quesito per ciascun ambito disciplinare: l’art. 8 del bando configura la prova orale come colloquio sugli ambiti della prova scritta, sicché il numero delle tracce si commisura ai candidati presenti nella singola sessione, per garantire a ciascuno l’estrazione fra almeno tre buste. Il voto numerico attribuito alla prova orale esprime il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione e contiene in sé la motivazione, ove questa abbia predeterminato i criteri di massima di valutazione: unico limite è la contraddizione manifesta tra fatti accertati, criteri prestabiliti e voto assegnato.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali, indetto con DDG n. 2788 del 18 dicembre 2023. Superate la prova preselettiva e la prova scritta con il punteggio di 73/100, ha sostenuto la prova orale il 10.04.2025 presso l’USR della Lombardia, riportando un punteggio complessivo di 52/100 e dunque l’inidoneità per mancato raggiungimento della soglia minima di 70/100.

Ha impugnato gli atti di valutazione deducendo tre censure: la predisposizione di soli sei quesiti, anziché nove quanti gli ambiti disciplinari; l’assenza di criteri di valutazione predeterminati, essendo il giudizio espresso con il solo voto numerico; lo svolgimento della prova senza interazione con la Commissione. Con motivi aggiunti ha poi impugnato il decreto di approvazione della graduatoria finale, per invalidità derivata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale, respingendo il ricorso nel merito. Ha richiamato l’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994, secondo cui le Commissioni determinano i quesiti immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, con estrazione a sorte, e l’art. 8 del bando, che configura la prova come colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, con verifica delle competenze informatiche e della lingua inglese.

Sul primo motivo, il Tribunale ha escluso che la Commissione dovesse predisporre un quesito per ogni materia. Il quesito può toccare trasversalmente tutti gli ambiti e il numero delle buste si commisura ai candidati presenti in quella giornata, non alle materie del bando, così da consentire anche all’ultimo candidato di estrarre fra almeno tre tracce.

Sul secondo motivo, il Collegio ha osservato che, in base all’art. 11, comma 8, del regolamento approvato con D.M. n. 194/2022, i criteri di valutazione erano stati predisposti per tutte le Commissioni e pubblicati al momento dell’approvazione della graduatoria, oltre che comunicati in riscontro alla domanda di accesso. Ha richiamato l’orientamento secondo cui il voto numerico contiene in sé la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni, essendo unico limite la contraddizione manifesta tra elementi di fatto, criteri di massima e voto attribuito, profili non dedotti.

Quanto al terzo motivo, il modus operandi è stato giudicato conforme: i candidati sono stati informati che il colloquio si sarebbe svolto sui quesiti sorteggiati, senza interazione della Commissione, dovendo ciascuno valutare autonomamente il tempo a disposizione e la sufficienza dell’esposizione. Il ricorso è stato respinto e, con esso, i motivi aggiunti, incentrati sugli stessi profili in via derivata, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *