Decreto ingiuntivo esecutivo ottemperato esclude astreinte per condizioni del debitore pubblico (TAR Campania n. 1079 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione o per rigetto della stessa, ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., costituisce provvedimento del giudice ordinario equiparato a sentenza passata in giudicato e legittima il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo, accertata la perdurante inottemperanza dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato mediante pagamento delle somme ingiunte. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va esclusa quando le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive integrino le ulteriori ragioni ostative previste dalla norma.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una Comunità montana, ha agito dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 40/2022 emesso dal giudice del lavoro, con cui l’ente era stato condannato al pagamento di retribuzioni arretrate relative all’anno 2012, per un importo di € 5.484,31 oltre interessi legali. Il decreto era divenuto esecutivo a seguito del rigetto dell’opposizione proposta dall’ente.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento della penalità di mora, con vittoria di spese.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’ottemperanza. Il ricorrente ha depositato il decreto di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ. e la prova della notifica all’ingiunto. Il decreto ingiuntivo, esecutivo per rigetto dell’opposizione, equivale quindi a sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la notifica all’amministrazione è avvenuta in data 21.11.2023 e che è ampiamente decorso il termine di legge. A oggi, l’ente non ha comprovatamente ottemperato al giudicato quanto al pagamento delle somme dovute. Il ricorso è pertanto fondato.
Il Collegio ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante pagamento dell’importo indicato, oltre interessi legali, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per il caso di perdurante inottemperanza, ha riservato la nomina di un commissario ad acta su istanza di parte.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ne ha escluso l’accoglimento. Ha richiamato il principio dell’Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui l’astreinte è esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano ulteriori ragioni ostative. Tali ragioni il Collegio ha ritenuto ricorrenti nella specie, dovendosi considerare le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Tali fattori non determinano un’astratta inammissibilità della domanda, ma operano in sede di verifica concreta dei presupposti e di graduazione dell’importo.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’ente soccombente, liquidate in € 750,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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