Regolamento edilizio provinciale annullato per carenza di legge autorizzativa e sproporzione (TAR Trentino-Alto Adige n. 30 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di esecuzione provinciale che impone requisiti tecnici limitativi dell’installazione di impianti alimentati a gas naturale, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1275, è annullabile per violazione di legge quando difetta una legge provinciale che autorizzi espressamente tale attuazione, poiché l’art. 54 dello Statuto di autonomia consente alla Giunta solo regolamenti di esecuzione di leggi già approvate dal Consiglio provinciale. La mancanza di una legge autorizzativa integra annullabilità e non nullità per carenza di potere in astratto, non estendendosi ai regolamenti il numero chiuso delle cause di nullità di cui all’art. 21-septies della legge n. 241/1990. È inoltre affetto da eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e sproporzione il requisito che impone, in caso di sostituzione del generatore, una riduzione di almeno il 25 per cento del fabbisogno di energia primaria, penalizzando i titolari di impianti già efficienti senza gradualità né differenziazione. Gli obblighi regolamentari generali e automatici, privi di rimandi a valutazioni di fattibilità tecnica, economica e funzionale, contrastano con l’art. 13 della direttiva (UE) 2024/1275.
Il Fatto
Una società operante nell’acquisto e vendita di gas naturale ed energia elettrica in Alto Adige, che gestisce anche l’infrastruttura del gas, impugna l’art. 4, comma 7, del D.P.P. 18.3.2025 n. 6 e l’art. 4, comma 7, dell’Allegato alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 913 del 22.10.2024, deducendo la perdita di rilevanti quote di mercato nella fornitura di gas.
La norma contestata impone, in caso di sostituzione del generatore di calore o di freddo, il rispetto di almeno uno fra tre requisiti: copertura di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria con fonti rinnovabili; riduzione di almeno il 25 per cento del fabbisogno dell’impianto; impiego di pompa di calore elettrica o teleriscaldamento efficiente. La Provincia autonoma di Bolzano eccepisce l’inammissibilità per difetto di interesse, ma l’istanza cautelare è accolta e il ricorso giunge al merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. Le norme impugnate sono immediatamente operative e governano la scelta tecnologica dell’utente: subordinano la sostituzione del generatore a gas a condizioni ulteriori, alterando la convenienza economica del gas. Non un obiettivo programmatico, ma un disincentivo strutturale privo di gradualità.
Nel merito, il primo motivo è fondato. L’art. 2, comma 1, lett. m), della L.P. n. 9/2018 indica solo finalità di contenimento dei consumi e incentivazione delle rinnovabili. L’art. 21, comma 3, lett. c) attribuisce alla Giunta il potere di definire caratteristiche tecniche e attuare le direttive 2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE, senza menzionare la direttiva (UE) 2024/1275. Il Collegio esclude il rinvio dinamico invocato dalla difesa provinciale: la legge richiama direttive specifiche, senza clausola di rinvio aperto. L’attuazione regolamentare della nuova direttiva è dunque avvenuta in violazione dell’art. 54 dello Statuto di autonomia, che ammette solo regolamenti di esecuzione di leggi già approvate. Solo la L.P. 17 giugno 2025 n. 6 ha poi integrato la norma primaria. Il vizio è di annullabilità, non di nullità, non estendendosi ai regolamenti il numero chiuso delle cause di nullità.
Il secondo motivo è infondato: le disposizioni impugnate non presuppongono l’adozione del piano nazionale di ristrutturazione, operando su interventi impiantistici puntuali, distinti dalla pianificazione di scala sistemica. Il terzo motivo è infondato: l’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990 esclude la motivazione per gli atti normativi, e la ricorrente non dimostra l’eccezionalità dell’interpretazione correttiva invocata.
Il quarto motivo è parzialmente fondato. I requisiti delle lettere a) e c) sollevano dubbi, ma non raggiungono la manifesta irragionevolezza. Il requisito di riduzione del 25 per cento è invece manifestamente sproporzionato: avvantaggia chi parte da impianti obsoleti e penalizza chi possiede generatori già efficienti, senza previsione di gradualità o differenziazione, oltrepassando i limiti della proporzionalità.
Il quinto motivo è fondato. Gli obblighi sono generali e automatici, privi di rimandi a valutazioni di fattibilità tecnica, economica e funzionale richieste dall’art. 13 della direttiva (UE) 2024/1275. Il richiamo al Piano Clima, oltre a confermare la non conformità della norma per sé sola, non copre gli edifici non residenziali e quelli in zone servite da teleriscaldamento. Accolti i motivi primo e quinto, resta assorbita ogni questione di rinvio pregiudiziale.
Nota della Redazione
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