Ottemperanza alla Carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Calabria n. 484 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando l’amministrazione, dopo il passaggio in giudicato del titolo e la rituale notificazione, non vi dà esecuzione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina pertanto la piena esecuzione del giudicato ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., assegnando all’amministrazione un termine per adempiere e nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. L’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va invece disposta quando il ritardo, avuto riguardo alla peculiare tipologia del contenzioso, non raggiunga una consistenza tale da giustificare la condanna.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, era stato accertato il diritto del docente ricorrente a usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020-21, 2021-22 e 2022-23, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterne a disposizione l’importo di € 500,00 per ciascun anno. La sentenza, notificata ai sensi dell’art. 479 c.p.c., non era stata eseguita.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito resistendo con atto di mera forma e, successivamente, ha depositato una nota con cui dava atto di un’esecuzione intervenuta per un anno scolastico diverso da quelli oggetto del giudicato. Il ricorrente ha ribadito il mancato accredito degli ulteriori importi riconosciuti nel titolo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’esame del titolo azionato: la sentenza del giudice del lavoro, definitiva e ritualmente notificata, imponeva all’amministrazione una prestazione di contenuto patrimoniale a destinazione vincolata. La verifica dell’inottemperanza si concentra dunque sulla mancata esecuzione di quel preciso comando.
Il Collegio rileva che la documentazione versata in atti e le difese svolte comprovano che l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. Rispetto a esso è decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il superamento di tale termine costituisce il presupposto per l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
La nota depositata dall’amministrazione non è idonea a escludere l’inadempimento: essa dà atto di un’esecuzione riferita a un anno scolastico estraneo al giudicato, mentre resta non eseguito quanto riconosciuto per gli anni scolastici coperti dal titolo. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con declaratoria di inottemperanza del Ministero resistente.
Il Tribunale ordina all’amministrazione, ex artt. 112 e ss. c.p.a., di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza mediante la messa a disposizione dell’importo dovuto nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà su istanza di parte attestante il perdurante inadempimento.
È invece rigettata la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: il ritardo maturato dal Ministero non è tale, anche per la peculiare tipologia del contenzioso, da giustificare la condanna. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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