Risoluzione per inadempimento e factum principis: inammissibile la censura che ripropone il merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 20467 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduce violazione di legge è inammissibile quando, pur formalmente prospettato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito o in una contrapposta interpretazione delle clausole contrattuali e delle risultanze istruttorie. Qualora la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di rationes decidendi tra loro autonome, l’omessa impugnazione anche di una sola di esse comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. È altresì inammissibile il motivo che, in tema di risoluzione per inadempimento, non si confronti con l’accertata inerzia della parte e riproponga la configurabilità di un factum principis liberatorio senza individuare lo specifico errore di diritto del giudice di merito.
Il Fatto
Una società, assegnataria di due lotti di terreno destinati alla realizzazione di un impianto di incenerimento di rifiuti, aveva stipulato con il Comune un contratto di compravendita, obbligandosi a iniziare i lavori entro un anno e a ultimarli entro tre anni. A seguito dell’adozione di una delibera comunale che vietava sul territorio la realizzazione di tali impianti, la società aveva convenuto in giudizio l’ente, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale del Comune, pronunciando la risoluzione per inadempimento della società acquirente. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, escludendo la configurabilità di un factum principis e rilevando che l’inerzia della società era perdurata anche dopo il rilascio del permesso di costruire. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 1256, 1362, 1453 e 1455 c.c., rilevando che la ricorrente non si era confrontata con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata. La decisione di merito aveva fondato la risoluzione non solo sull’inerzia della società ma anche sulla mancata acquisizione dei pareri necessari e sull’incompletezza della documentazione progettuale, profili rimasti del tutto silenti nel ricorso.
La Corte ha richiamato il principio per cui, in presenza di una pluralità di rationes decidendi autonome, l’omessa impugnazione di una di esse determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, citando il precedente delle Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017. Il motivo è stato altresì ritenuto inammissibile perché, pur deducendo violazione di legge, sollecitava un’impropria rivalutazione fattuale della vicenda negoziale e delle risultanze istruttorie, in contrasto con l’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Quanto alle censure sull’interpretazione del contratto, la Corte ha evidenziato che la ricorrente non aveva indicato in che modo il giudice si fosse discostato dai criteri legali di ermeneutica, contrapponendo una propria lettura delle clausole. Ha ricordato che l’interpretazione del contratto costituisce tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo per violazione delle norme di interpretazione.
Il secondo motivo, relativo alla responsabilità dell’ente per la lesione dell’affidamento, è stato ritenuto inammissibile per genericità: la ricorrente non aveva individuato lo specifico errore di diritto del giudice di merito, né spiegato perché la decisione, che aveva qualificato la delibera come legittimo esercizio del potere amministrativo, si ponesse in contrasto con i principi di buona fede e correttezza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e alla corresponsione del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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