L’istanza edilizia incompleta per errata asseverazione sul vincolo paesaggistico non beneficia del Piano Casa (TAR Puglia n. 627 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di configurabilità dell’istanza di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, va distinta da quella di completezza, richiesta dall’art. 7 della L.R. Puglia n. 14/2009 quale condizione di ammissibilità ai benefici del c.d. Piano Casa. La domanda provvista del titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali e dell’asseverazione del progettista è configurabile, ma deve ritenersi incompleta quando l’asseverazione, erroneamente dichiarando l’assenza di vincoli paesaggistici, ometta di dare conto di un presupposto essenziale dell’istruttoria, impedendo all’Amministrazione la compiuta valutazione del progetto. L’errore originario del progettista, che nega l’esistenza di un vincolo preesistente, non è sanato dalla successiva presentazione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, né l’inerzia dell’Amministrazione può determinare la formazione di un affidamento tutelabile.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il diniego definitivo del permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di un fabbricato, richiesto ai sensi dell’art. 4 della L.R. Puglia n. 14/2009. L’istanza, presentata il 05.05.2021, risultava corredata di relazione asseverata che dichiarava l’assenza di vincoli ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 42/2004. Solo nel novembre 2022 la società presentava istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, rilasciata con esito favorevole, riconoscendo la ricadenza dell’area in ambito di Ulteriore Contesto Paesaggistico “Coni Visuali” del PPTR.

Il Comune, dopo aver comunicato i motivi ostativi, confermava il diniego, ritenendo l’istanza incompleta alla data del 31.12.2021, termine ultimo previsto dalla legge regionale per accedere ai benefici del Piano Casa, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 17 del 2023.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, condividendo il recente orientamento del Consiglio di Stato, distingue tra istanza inconfigurabile, priva degli elementi tassativi dell’art. 20, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, e istanza meramente incompleta, sanabile in corso di procedimento. L’istanza del 05.05.2021, essendo formalmente corredata del titolo, degli elaborati e dell’asseverazione, deve ritenersi presentata e quindi ammissibile sul piano della configurabilità.

Tuttavia, il Collegio evidenzia che l’art. 7 della L.R. Puglia n. 14/2009 non si limita a richiedere la presentazione dell’istanza entro il termine, ma ne esige la completezza, nozione più ampia che impone la presenza di tutti gli elementi idonei a consentire la valutazione del progetto nel suo complesso. L’asseverazione del progettista non assolve una funzione meramente documentale: certificando la conformità al quadro normativo applicabile, orienta l’istruttoria amministrativa e costituisce atto di garanzia su cui la P.A. fa legittimo affidamento.

Nel caso di specie, la dichiarazione di assenza di vincoli paesaggistici era errata, poiché l’area ricadeva in ambito UPC “Coni Visuali” del PPTR. Il Collegio esclude che la distinzione tra vincoli ex Parte III del D.lgs. n. 42/2004 e UPC del PPTR possa giustificare l’omissione, poiché l’obbligo di asseverazione è definito dalla legge statale ed è più ampio della modulistica predisposta dal Comune. L’errore, originario e non sopravvenuto, rendeva l’istanza incompleta alla data del 31.12.2021, in quanto sottraeva all’Amministrazione la conoscenza di un presupposto essenziale dell’istruttoria.

Quanto alla dedotta inerzia del Comune, pur fondata in punto di fatto, essa non incide sull’esito del giudizio: un funzionario diligente, avvalendosi dell’asseverazione che attestava l’irrilevanza della disciplina paesaggistica, non avrebbe avuto ragione di attivare la verifica di compatibilità. La carenza è quindi interamente riconducibile all’errore del progettista. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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