Annullamento con rinvio sulla particolare tenuità del fatto e giudicato progressivo (Cass. pen. Sez. III n. 41527 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio limitatamente all’accertamento dell’esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente l’applicabilità in fatto di tale causa di esclusione della punibilità, oltre alle eventuali questioni assorbite dal motivo fondato, se non già decise. Egli non può invece rilevare l’eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e di affermazione di responsabilità dell’imputato. La pronuncia di annullamento parziale, delimitando l’oggetto del nuovo giudizio, sottrae definitivamente al thema decidendum i profili ormai coperti dal giudicato.
Il Fatto
Il tribunale di Teramo, con sentenza del 27 gennaio 2025, ha condannato l’imputato, nella qualità di amministratore unico di una società titolare di un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione ai reati ex art. 659 cod. pen., avvinti dalla continuazione, per avere recato disturbo al riposo degli inquilini di alcuni stabili vicini.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo due motivi. Con il primo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla speciale tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non essendosi il tribunale pronunciato sulla richiesta di applicazione della fattispecie. Con il secondo ha dedotto la mancata concessione dei benefici di legge, segnatamente la sospensione condizionale della pena e la non menzione, espressamente richiesti dalla difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il primo motivo. Dalla stessa sentenza impugnata risulta che in sede di conclusioni la difesa aveva chiesto l’assoluzione “quantomeno ai sensi del secondo comma dell’art. 530 cod. proc. pen.” e, in subordine, ex art. 131-bis cod. pen. Su quest’ultimo profilo manca del tutto ogni motivata risposta da parte del giudice di merito.
La fondatezza del primo motivo assorbe l’ulteriore censura relativa ai benefici di legge. La Corte perviene così all’annullamento della sentenza limitatamente all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Teramo in altra composizione fisica.
Il passaggio di maggiore interesse è però quello che delimita i poteri del giudice di rinvio rispetto alla prescrizione. La Corte evidenzia che il tribunale, in tale sede, non potrà rilevare l’eventuale decorso del termine prescrizionale. L’annullamento con rinvio limitato all’accertamento della particolare tenuità del fatto comporta che il giudice di rinvio verifichi esclusivamente l’applicabilità in fatto di tale causa di non punibilità, oltre alle eventuali questioni assorbite dal motivo fondato, se non già decise.
Opera, in senso ostativo, la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e di affermazione di responsabilità. Il principio è confermato dal richiamo a Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 Rv. 267590-01 e a Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015 Rv. 264796-01.
Ne segue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Teramo in diversa composizione fisica.
Nota della Redazione
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