Continuazione nel giudizio di esecuzione: motivazione assertiva e indici rivelatori (Cass. pen. Sez. I n. 41526 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva richiede che il giudice valuti in concreto gli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, desumibili dall’unitarietà del contesto, dalla brevità del lasso temporale tra gli episodi, dall’identica natura dei reati, dall’analogia del modus operandi e dalla costante compartecipazione dei medesimi soggetti. È sufficiente la constatazione di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi. La motivazione che escluda la continuazione in termini meramente assertivi, omettendo di confrontarsi con le deduzioni difensive sulla contiguità temporale e spaziale delle condotte, è viziata e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione, in funzione di giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Salerno, ha rigettato l’istanza con cui il condannato chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze di condanna per truffe aggravate, commesse a un giorno di distanza l’una dall’altra in località della costiera sorrentina e amalfitana.

Il giudice ha osservato che le condotte, pur omogenee, erano state poste in essere in luoghi diversi e in concorso con soggetti diversi, riconducendole a un consolidato modus vivendi anziché a una unitaria determinazione volitiva. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 666, 671 cod. proc. pen., dell’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione, lamentando l’omessa considerazione della contiguità temporale dei fatti e il travisamento sulla diversità geografica dei luoghi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza impugnata. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che la motivazione del giudice dell’esecuzione si rivela essenzialmente assertiva, priva di un congruo e adeguato supporto argomentativo.

Il rilievo centrale è di ordine metodologico: l’ordinanza ha omesso di dialogare con una deduzione difensiva specificamente proposta. Oltre all’omogeneità dei reati, il ricorrente aveva sottolineato la contiguità cronologica delle truffe, commesse a un giorno di distanza l’una dall’altra.

La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui l’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti: l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale tra gli episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti. È sufficiente la constatazione di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi (Sez. 2 n. 10539 del 10.02.2023, Rv. 284652).

Nel caso concreto, l’ordinanza non è suffragata da una valutazione in concreto, riferita alle emergenze delle pronunce di merito, dell’insussistenza degli indici rivelatori della pregressa generica ideazione comune degli illeciti, quali la concentrazione temporale delle condotte, la vicinanza spaziale e le modalità esecutive affini. Il giudice ha così escluso l’istituto in termini sostanzialmente apodittici.

L’annullamento segue con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione in diversa persona fisica, che dovrà colmare le carenze stigmatizzate e rivalutare l’istanza secondo i principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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