Crisi di liquidità e tenuità escludono punibilità con onere di allegazione (Cass. pen. Sez. III n. 41528 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le cause di non punibilità previste dall’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74/2000 e dall’art. 131-bis cod. pen., nel testo integrato dall’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000, sono applicabili retroattivamente ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore, perché norme sostanziali più favorevoli. Il loro riconoscimento presuppone però che il contribuente assolva un preciso onere di allegazione: deve provare che la crisi di liquidità non è a lui imputabile, è sopravvenuta all’incasso dell’imposta e non poteva essere fronteggiata con misure idonee. La crisi di liquidità riconducibile all’ordinario rischio di impresa non esclude la volontarietà della condotta. Il pagamento rateale del debito tributario è valutabile, ma non basta da solo a escludere il dolo né a rendere di particolare tenuità un’offesa che non lo era al momento del fatto.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta al ricorrente per il delitto di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000. L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi.
Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la crisi economica della società e l’avvenuta rateizzazione del debito con l’Erario, con pagamento delle rate scadute, dovessero escludere l’elemento soggettivo e integrare la causa di non punibilità. Con il secondo lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., per essere stata la valutazione incentrata sul solo importo evaso. Con il terzo contestava il mantenimento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per difetto di motivazione sul pericolo di dispersione e sul quantum.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e affronta i tre motivi separatamente.
Quanto al primo, il Collegio ricorda che la causa di non punibilità introdotta dall’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74/2000 è applicabile anche ai fatti anteriori, trattandosi di norma sostanziale più favorevole, come affermato da Sez. V n. 16526 del 04/04/2025. Tuttavia, spetta al contribuente indicare gli elementi specifici che comprovano la sua estraneità alla crisi di liquidità sopravvenuta e non transitoria, nonché la posteriorità della stessa rispetto all’incasso dell’imposta. Per il consolidato orientamento, la crisi deve derivare da un fatto imponderabile, imprevisto e imprevedibile, che esula dal dominio finalistico dell’agente, il quale non deve avervi dato causa o concausa. Altrimenti essa rientra nell’ordinario rischio di impresa, che non può giustificare l’inadempimento fiscale. Nel caso concreto entrambe le sentenze di merito hanno concordemente escluso l’assolvimento dell’onere di allegazione, poiché il ricorrente si era limitato a dedurre due procedure concorsuali e un credito litigioso, senza provare di avere adottato le misure necessarie, pur disponendo di somme in sequestro e di immobili. Il motivo è dunque generico.
Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che il comportamento successivo al reato è rilevante per apprezzare l’entità del danno o l’intensità dell’elemento soggettivo, anche per i fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, come affermato da Sez. I n. 30515 del 02/05/2023. L’integrale o parziale adempimento del debito, anche tramite piano rateale o rottamazione delle cartelle, è tra le condotte valorizzabili. L’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000, del pari applicabile retroattivamente, impone al giudice di valutare in modo prevalente uno o più indici, tra cui l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto alla soglia, l’adempimento secondo il piano di rateizzazione e l’entità del debito residuo. Il termine “prevalente” consente che un solo indicatore sia assorbente, ma gli altri vanno comunque considerati. La Corte territoriale ha ritenuto non irragionevolmente che l’accordo transattivo in corso non bastasse a qualificare il fatto come di particolare tenuità, per la rilevanza degli importi evasi, la reiterazione in un breve arco temporale e la mancata attivazione di tutti gli strumenti per fronteggiare la crisi. Il bilanciamento operato è aderente al canone interpretativo richiesto.
Quanto al terzo motivo, il Collegio rileva che la sentenza impugnata ha precisato come la confisca disposta in primo grado sia sospensivamente condizionata all’adempimento della transazione fiscale e non operativa, e che la transazione riguarda un arco temporale più ampio e importi maggiori rispetto a quelli del giudizio. Il ricorrente non si confronta con tale motivazione: il motivo è inammissibile per genericità.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.