Annullata la sanzione disciplinare per la rivolta nel carcere minorile (TAR Piemonte n. 1621 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari irrogate al personale del Corpo di polizia penitenziaria, il provvedimento che fonda la responsabilità su un mero inferenza apodittica, priva di riscontri probatori, è affetto da carenza istruttoria e travisamento dei fatti. La scelta operativa di evacuare i detenuti in un ambiente diverso da quello indicato dall’ordine di servizio non integra la negligenza contestata quando la stessa sia stata avallata dall’autorità direttiva presente in istituto e non risulti in alcun modo collegata all’evento dannoso. L’accertamento penale che ha qualificato la rivolta come determinata da futili motivi esclude in radice la connessione eziologica tra la condotta dell’agente e l’insorgenza dei disordini.
Il Fatto
Un comandante facente funzioni di un istituto penitenziario minorile riceveva una contestazione disciplinare per comportamenti negligenti tenuti in occasione di una rivolta avvenuta nella notte tra il 1° e il 2 agosto 2024. All’incolpato si addebitava di avere comunicato a un detenuto l’arresto di un familiare, di avere convogliato i rivoltosi in palestra anziché in sala teatro, in difformità dall’ordine di servizio del 25 luglio 2024, e di avere predisposto un turno con personale inesperto.
All’esito del procedimento avanti il Consiglio Regionale di Disciplina, venivano irrogate la pena pecuniaria nella misura di 5/30 e la deplorazione, ex art. 3, comma 2, lettere f), g) e o) e art. 4, comma 1, lettera b), d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449. Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR, integrato da motivi aggiunti dopo l’acquisizione della sentenza del Tribunale per i Minorenni che aveva riconosciuto l’aggravante dei futili motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso concentrandosi sul primo motivo, assorbente degli ulteriori. Quanto alla comunicazione resa al detenuto, l’Amministrazione ne aveva fatto la causa scatenante della rivolta, valorizzando tre elementi indiziari: l’avvio della protesta nella sezione del terzo gruppo, le minacce subite dal ricorrente e la doglianza riferita al Direttore. Il TAR giudica tale compendio inconsistente: la sentenza minorile, che ha condannato i rivoltosi con l’aggravante dei futili motivi, esclude in radice che l’azione potesse trarre origine dal comportamento degli agenti.
Sul secondo addebito, il Collegio rileva che il ricorrente non si era attenuto all’ordine di servizio. Tuttavia, la relazione del Direttore attesta che fu proprio costui a disporre di “far defluire” i detenuti verso la palestra e che ivi avvenne il conteggio tra le ore 23 e le 24. Anche la relazione di un assistente conferma l’ordine del Direttore di convogliare i ristretti in palestra. La scelta operativa fu dunque avallata dalla stessa autorità direttiva.
L’assunto secondo cui la sala teatro avrebbe impedito l’accesso alle zone nevralgiche è documentalmente smentito dalla planimetria del piano terra: il transito davanti alla sala regia costituiva passaggio obbligato tanto per la palestra quanto per il teatro. Quanto alla composizione del turno, il ricorrente, nel breve arco temporale del ruolo di comandante facente funzioni, non poteva modificare gli accordi sulle ferie, essendo la predisposizione dei turni di competenza del Comandante di Reparto effettivo.
Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è quindi accolto per carenza istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità della motivazione, con annullamento del provvedimento gravato e condanna del Ministero della Giustizia alle spese di lite.
Nota della Redazione
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