Scatti stipendiali su TFS anche per collocamento a riposo a domanda (TAR Piemonte n. 1622 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387 del 1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale: manca una norma espressa che ne sancisca la perentorietà e la sua funzione è solo di consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta pertanto anche al personale delle forze di polizia che cessi dal servizio a domanda, in presenza del duplice presupposto dell’anzianità anagrafica e contributiva. L’art. 4 del D.lgs. n. 165 del 1997, che subordina i sei scatti al previo pagamento della contribuzione previdenziale, opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Interno e appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato in quiescenza a domanda con decorrenza dal 1° marzo 2023, all’età di 55 anni e con 37 anni di servizio utile. Con il prospetto di liquidazione del 15 febbraio 2023 l’I.N.P.S. ha conferito il trattamento pensionistico e la relativa indennità di buonuscita, senza includere nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50%, da calcolarsi sull’ultimo stipendio.

Con nota del 10 settembre 2025 il ricorrente ha chiesto il ricalcolo dell’indennità. L’Istituto ha risposto con nota del 9 ottobre 2025, negando la riliquidazione per assenza di modifiche alle disposizioni vigenti. Il ricorrente ha quindi agito davanti al giudice amministrativo per l’accertamento del diritto e la condanna dell’I.N.P.S. alla corresponsione delle somme aggiuntive, oltre interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di decadenza sollevata dall’I.N.P.S. L’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387 del 1987 non contiene alcun appiglio testuale che consenta di qualificare come perentorio il termine del 30 giugno. In chiave sistematica, il comma 3 della stessa disposizione collega il termine alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo: il suo rispetto costituisce dunque un mero onere per l’interessato.

Il Collegio richiama sul punto l’indirizzo del Cons. Stato, Sez. II, n. 2979 e n. 2982 del 2023, secondo cui la lettura opposta introdurrebbe una irragionevole diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il termine e chi si attiva nelle annualità successive. Viene richiamata altresì la Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019: l’eventuale ambiguità della disposizione non consente di farne discendere conseguenze decadenziali, che presuppongono chiarezza dei relativi presupposti.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il lungo contrasto giurisprudenziale sui sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio, ormai composto attorno all’indirizzo favorevole al riconoscimento del beneficio a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare. Vengono richiamate le pronunce del C.G.A.R.S. n. 926 del 2022 e del Cons. Stato, Sez. II, n. 3909, 3910, 3912 e 3914 del 2023, oltre alla n. 4844 del 2023.

Quanto all’ambito di applicazione, l’art. 1911, comma 3, del D.lgs. n. 66 del 2010 lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987. Quest’ultimo riconosce il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile: anche la cessazione a domanda fa quindi sorgere il diritto, come confermato dalle pronunce del Cons. Stato, Sez. II, n. 8594 e n. 8598 del 2024.

La difesa dell’Istituto è respinta anche sul versante dell’art. 4 del D.lgs. n. 165 del 1997. La disposizione si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile e persegue la finalità di armonizzare il solo trattamento pensionistico del personale militare. Essa non modifica il regime dell’indennità di buonuscita, che costituisce retribuzione differita. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto e condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione dell’indennità mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo, oltre interessi, e con spese di lite poste a carico dell’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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