Procura non regolarizzata nel termine perentorio: ricorso improcedibile (TAR Piemonte n. 1619 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio assegnato dal giudice amministrativo per la regolarizzazione della procura ad litem, ai sensi dell’art. 44, comma 2, cod. proc. amm., trova copertura normativa nell’art. 52, comma 1, cod. proc. amm., a tenore del quale i termini fissati dal giudice sono perentori. La sua inosservanza comporta la decadenza dal compimento dell’attività autorizzata, a norma dell’art. 153, comma 1, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm., con conseguente improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La costituzione di un nuovo difensore, intervenuta oltre il termine assegnato, è insuscettibile di sanare il vizio dell’originaria procura. La rimessione in termini ha natura eccezionale e opera solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Torino le ha negato il rilascio della licenza di porto di fucile per tiro a volo, deducendo la violazione delle prerogative partecipative e l’inconsistenza degli elementi posti a base del giudizio di inaffidabilità. L’Amministrazione si è costituita rivendicando l’esaustività dell’istruttoria e l’ampiezza della discrezionalità in materia di armi.
In sede cautelare il Tribunale ha respinto l’istanza e ha assegnato alla ricorrente un termine perentorio per la regolarizzazione della procura ad litem. La parte non ha provveduto entro il termine, limitandosi a nominare un nuovo difensore in epoca successiva. All’udienza di smaltimento dell’arretrato il Collegio ha dato avviso dei possibili profili di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la procura allegata al ricorso introduttivo non era corredata dall’asseverazione di conformità all’originale analogico prevista dall’art. 136, comma 2-ter, cod. proc. amm. e dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico. Reputando l’irregolarità sanabile, il Tribunale aveva assegnato ex art. 44, comma 2, cod. proc. amm. un termine perentorio per la regolarizzazione.
Gli atti attestano che la ricorrente non ha provveduto entro il termine assegnato, spirato in data 07.10.2023, e ha nominato un nuovo difensore soltanto in data successiva. L’omessa regolarizzazione è stata del resto riconosciuta in discussione orale. Tale omissione determina l’improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La costituzione del nuovo difensore è insuscettibile di sanare il vizio dell’originaria procura, perché intervenuta oltre il termine.
Trattandosi di termine perentorio, la sua violazione comporta la decadenza a norma dell’art. 153, comma 1, cod. proc. civ., applicabile in forza del rinvio dell’art. 39 cod. proc. amm.. Non sono ravvisabili i presupposti della rimessione in termini, di natura eccezionale, come affermato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 8872 del 2022, operante solo in ipotesi di oggettive incertezze di diritto o gravi impedimenti di fatto. La perentorietà trova copertura nell’art. 52, comma 1, cod. proc. amm., richiamato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 1541 del 2017. Anche a prescindere dall’inapplicabilità dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. al processo amministrativo, come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 11 del 2025, l’inosservanza comporta la decadenza dal diritto d’azione, con improcedibilità del ricorso secondo Cons. Stato, Sez. VII, n. 8469 del 2024.
Per completezza, il Collegio esamina il merito. Il primo motivo non è fondato: il dovere di esaminare le memorie procedimentali non impone una confutazione analitica, essendo sufficiente una motivazione logicamente resa, come da Cons. Stato, Sez. IV, n. 565 del 2026. La Questura ha valutato le osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e le ha ritenute irrilevanti rispetto al rischio di frequentazione con il genitore. La sinteticità della motivazione non è censurabile, data l’ampia discrezionalità in materia di armi.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La ricorrente non ha precisato le imputazioni a carico del padre né i relativi esiti, pur avendone contezza dalla fase procedimentale, e non ha impugnato il rigetto dell’istanza di accesso. Il giudizio di affidabilità nell’uso delle armi è sindacabile solo per travisamento dei fatti o palese irragionevolezza, come da Cons. Stato, Sez. III, n. 8078 del 2022. In definitiva, in disparte l’improcedibilità, l’impugnazione non è fondata nel merito. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 153 c.p.c. – Improrogabilità dei termini perentori
- Art. 182 c.p.c. – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione